Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 aprile 2001
Per essere esentato dal pagamento, deve presentare al Pra denuncia di perduto possesso. Pero', non si vede come possa farlo se si impegni -anche se non con il Pra ma comunque in un atto che potrebbe sempre finire per venire fuori- a pagare il bollo per 3 anni: dunque, dipende da come e' impostata questa frase nella denuncia.
Se la denuncia di perduto possesso non fosse presentata, deve pagare (ed anche piu' di soli 3 anni).
href="http://www.aci.it/percircolare/bollo/riferimentinormativi.asp?sezione=percircolare&sottosezione=bollo" Clicchi qui per le norme di riferimento.
Tratto dal medesimo sito, le riportiamo le modalita' previste in caso di furto e susseguente denuncia di perduto possesso: "Annotazione al P.R.A.
Innanzitutto è necessario, producendo l'originale della denuncia, recarsi al P.R.A. per richiedere la "Annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo). Se l'intestatario è in possesso del certificato di proprietà, la richiesta di annotazione della perdita di possesso può essere effettuata utilizzando la nota sul retro del certificato di proprietà. Se il certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo quando è avvenuto il furto, ed è stato quindi rubato, utilizzi un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegata, in originale o copia autentica, la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. Nel secondo caso la denuncia deve fare esplicito riferimento anche al furto del certificato di proprietà. Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un certificato di proprietà aggiornato, da cui risulta l'avvenuta annotazione del furto, un documento indispensabile nel caso di eventuale ritrovamento del veicolo.
E se il veicolo viene ritrovato?
In questo caso, entro 40 giorni dal ritrovamento, deve essere richiesta al P.R.A. l'annotazione del "rientro in possesso". La pratica deve essere obbligatoriamente presentata quando sia stata annotata una precedente perdita di possesso.
Se la denuncia di perduto possesso non fosse presentata, deve pagare (ed anche piu' di soli 3 anni).
href="http://www.aci.it/percircolare/bollo/riferimentinormativi.asp?sezione=percircolare&sottosezione=bollo" Clicchi qui per le norme di riferimento.
Tratto dal medesimo sito, le riportiamo le modalita' previste in caso di furto e susseguente denuncia di perduto possesso: "Annotazione al P.R.A.
Innanzitutto è necessario, producendo l'originale della denuncia, recarsi al P.R.A. per richiedere la "Annotazione di perdita di possesso", la cui registrazione è indispensabile per sospendere, per i periodi successivi a quelli in corso, l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica (bollo). Se l'intestatario è in possesso del certificato di proprietà, la richiesta di annotazione della perdita di possesso può essere effettuata utilizzando la nota sul retro del certificato di proprietà. Se il certificato di proprietà si trovava all'interno del veicolo quando è avvenuto il furto, ed è stato quindi rubato, utilizzi un modello di note libere in distribuzione presso il P.R.A. In entrambi i casi, al modulo di presentazione deve essere allegata, in originale o copia autentica, la denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza. Nel secondo caso la denuncia deve fare esplicito riferimento anche al furto del certificato di proprietà. Una volta espletata la pratica, il P.R.A. rilascia un certificato di proprietà aggiornato, da cui risulta l'avvenuta annotazione del furto, un documento indispensabile nel caso di eventuale ritrovamento del veicolo.
E se il veicolo viene ritrovato?
In questo caso, entro 40 giorni dal ritrovamento, deve essere richiesta al P.R.A. l'annotazione del "rientro in possesso". La pratica deve essere obbligatoriamente presentata quando sia stata annotata una precedente perdita di possesso.
Risposta ADUC
La pratica al P.R.A.
La pratica deve essere presentata all'Ufficio P.R.A. della provincia in cui è residente la persona intestataria del veicolo entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso del veicolo. "
La pratica deve essere presentata all'Ufficio P.R.A. della provincia in cui è residente la persona intestataria del veicolo entro quaranta giorni dal riacquisto del possesso del veicolo. "
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