Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
24 aprile 2001
Mi chiedevo se l'Autorita' garante per l'energia elettrica ed il gas e la Federgasacqua abbiano emanato una norma analoga a quella contenuta nella delibera n.200/1999 relativa all'obbligo per il gestore del servizio elettrico di restituire con gli interessi il deposito cauzionale versato ed al contemporaneo divieto di chiedere un anticipo consumi.
Grazie
Grazie
Risposta ADUC
Gli interessi sul deposito cauzionale sono dovuti dalla legge, al momento della cessazione del rapporto contrattuale.
Se non si fornisca la garanzia dell'accredito sul conto-corrente, e' comunque dovuto il pagamento di una cifra come cauzione -a qualsiasi titolo lo si voglia addebitare- cosi' come riportato nella delibera emessa dall'Autorita' per l'energia n. 200/99:
"Titolo VI - Deposito cauzionale
Articolo 14
Condizioni applicabili a tutti i clienti
14.1 E' facolta’ dell'esercente richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. In ogni caso, l'esercente non puo’ richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
14.2 Il deposito cauzionale deve essere restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale.
14.3 Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale anche altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente."
Analoghe decisioni potranno essere prese dagli acquedotti.
Se non si fornisca la garanzia dell'accredito sul conto-corrente, e' comunque dovuto il pagamento di una cifra come cauzione -a qualsiasi titolo lo si voglia addebitare- cosi' come riportato nella delibera emessa dall'Autorita' per l'energia n. 200/99:
"Titolo VI - Deposito cauzionale
Articolo 14
Condizioni applicabili a tutti i clienti
14.1 E' facolta’ dell'esercente richiedere al cliente, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura, il versamento di un deposito cauzionale o la prestazione di equivalente garanzia. In ogni caso, l'esercente non puo’ richiedere al cliente alcuna somma a titolo di anticipo sui consumi.
14.2 Il deposito cauzionale deve essere restituito al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura, maggiorato in base al tasso di interesse legale.
14.3 Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale anche altri strumenti che assicurino l'esercente circa l'esatto adempimento da parte del cliente."
Analoghe decisioni potranno essere prese dagli acquedotti.
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