Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
22 aprile 2001
Sono vittima di un sinistro stradale come trasportato, accaduto lo scorso 1 novembre 1999. Prescrivendosi il diritto al risarcimento del danno in due anni, ho provveduto a formulare richiesta solo il 30 marzo scorso.
A seguito del sinistro, ho riportato una microinvalidita` permanente, accertata da medico legale. Quale disciplina di legge e` oggi applicabile a seguito dell’entrata in vigore del decreto in materia?
Vi prego volermi rispondere celermente, data l'urgenza della questione. Grazie.
A seguito del sinistro, ho riportato una microinvalidita` permanente, accertata da medico legale. Quale disciplina di legge e` oggi applicabile a seguito dell’entrata in vigore del decreto in materia?
Vi prego volermi rispondere celermente, data l'urgenza della questione. Grazie.
Risposta ADUC
Le alleghiamo, in copia, gli articoli e gli allegati della norma che prevedono i nuovi valori per le invalidita' sino a 9 punti: Legge 5 marzo 2001, n.57
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti
a) a titolo di danno biologico permanente e’ liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidita’; tale importo e’ calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita’ del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo cosi’ determinato si riduce con il crescere dell'eta’ del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta’ a partire dall'undicesimo anno di eta’. Il valore del primo punto e’ pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo e’ liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrita’ psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico e’ risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita’ di produzione di reddito del danneggiato.
ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO
Punto percentuale di invalidita’ coefficiente moltiplicatore
1 1,0 2
1,1 3
1,2 4
1,3 5
1,5 6
1,7 7
1,9 8
2,1 9
2. In attesa di una disciplina organica sul danno biologico il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, e’ effettuato secondo i criteri e le misure seguenti
a) a titolo di danno biologico permanente e’ liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importo crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidita’; tale importo e’ calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita’ del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo cosi’ determinato si riduce con il crescere dell'eta’ del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di eta’ a partire dall'undicesimo anno di eta’. Il valore del primo punto e’ pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo e’ liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrita’ psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico e’ risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacita’ di produzione di reddito del danneggiato.
ALLEGATO A
(v. articolo 5, comma 2)
TABELLA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PUNTO
Punto percentuale di invalidita’ coefficiente moltiplicatore
1 1,0 2
1,1 3
1,2 4
1,3 5
1,5 6
1,7 7
1,9 8
2,1 9
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