Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 aprile 2001
Domanda 18 aprile 2001
Il 16/4/0, mentre percorrevo una strada provinciale a scorrimento veloce, abbastanza larga e in discesa, venivo multato per eccesso di velocita'; gli accertatori hanno riscontrato, con un apparecchio telelaser LTI 20-20, che percorrevo la suddetta strada ad una velocita' di 123km/h superando cosi' di 56 km/h il limite di velocita' stabilito in km/h 60, velocita' accertata a 271 metri dal punto di posizionamento dell'apparecchio, di conseguenza mi hanno multato di lire 635.090 e mi hanno ritirato la patente di guida, con ulteriori danni per il mio lavoro.
considerando che
1) Il cartello del limite era distanziato circa un km prima in corsia ristretta, in cui non e' possibile il sorpasso;
2) Non vi erano cartelli di segnalazione di controllo elettronico della velocita';
3) La velocita' e' stata rilevata a circa 400 metri dopo la corsia ristretta, oltre la quale e' possibile il sorpasso;
4) Il segnale successivo del limite di velocita' di 60 km/h, e' posizionato a circa 2 km dal precedente, e precisamente al restringimento delle corsie e in curva.
Come faccio io a sapere se la velocita' e i metri in oggetto sono riferiti alla mia autovettura pur avendoli visti sui display?
Faccio presente inoltre che essendo affetto da diabete tipo 1, ero diretto a casa per effettuare una iniezione di insulina.
Vorrei sapere se e come posso contestare questa contravvenzione pur avendo dichiarato "nulla".

Risposta ADUC
Il ricorso e' teoricamente possibile, in quanto il Telelaser consente un tipo di rilievo eccessivamente aleatorio, poiche' e' subordinato alla effettiva capacita' dello specifico agente che provvede al rilievo materiale -e che potrebbe anche sbagliarsi. Ma tenga presente che e' sempre il Giudice a valutare nel merito. Tra i precedenti, la sentenza del giudice di pace di Padova (n.196/00).
Le modalita' sono:
il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Cliccando qua, trova un modello di ricorso, per quanto riguarda la sospensione della patente clicchi qui per il modulo relativo.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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