Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
14 aprile 2001
Spett.le ADUC,
Avendo ricevuto una multa che mi e’ parsa molto strana, ho deciso di scriverVi per avere qualche utile suggerimento. Il 6/4/2001 mi e’ arrivata una notifica di contravvenzione dal Comune di Napoli di £.137.400. Le infrazioni contestate, commesse il 3/11/2000, sarebbero: circolazione su strada riservata ai mezzi pubblici e mancato uso delle cinture di sicurezza.
La prima stranezza e’ che compare, in calce al suddetto verbale, la nota: "agente impossibilitato a raggiungere il veicolo per motivi di traffico".
Come avra’ fatto l'agente ad accertarsi del fatto che non indossassi la cintura di sicurezza, visto che non sono stato fermato? Non puo’ essere applicata in questo caso la nuova legge secondo la quale le infrazioni devono essere contestate al momento dal pubblico ufficiale? Inoltre la multa e’ stata consegnata il 15/03/2001 alle Poste Italiane, le quali avrebbero dovuto consegnarla entro 10 gg., cosi’ come si evince dalle avvertenze sul bollettino di pagamento. Ma in effetti sono passati 22gg.: potrebbe cio’ essere un elemento per invalidare la contravvenzione? Ma la cosa piu’ strana e’ costituita dall’orario: le 9.18. A quell’ora io ero gia’ arrivato a destinazione da circa 45 min. Il mio sospetto e’ che l’agente che ha redatto la contravvenzione possa aver letto male la targa di un’altra auto e confonderla con la mia. In questo caso, anche volendo far ricorso al Prefetto, come potrei dimostrare l’eventuale equivoco? In attesa di Vs. cordiale risposta, invio distinti saluti.
Avendo ricevuto una multa che mi e’ parsa molto strana, ho deciso di scriverVi per avere qualche utile suggerimento. Il 6/4/2001 mi e’ arrivata una notifica di contravvenzione dal Comune di Napoli di £.137.400. Le infrazioni contestate, commesse il 3/11/2000, sarebbero: circolazione su strada riservata ai mezzi pubblici e mancato uso delle cinture di sicurezza.
La prima stranezza e’ che compare, in calce al suddetto verbale, la nota: "agente impossibilitato a raggiungere il veicolo per motivi di traffico".
Come avra’ fatto l'agente ad accertarsi del fatto che non indossassi la cintura di sicurezza, visto che non sono stato fermato? Non puo’ essere applicata in questo caso la nuova legge secondo la quale le infrazioni devono essere contestate al momento dal pubblico ufficiale? Inoltre la multa e’ stata consegnata il 15/03/2001 alle Poste Italiane, le quali avrebbero dovuto consegnarla entro 10 gg., cosi’ come si evince dalle avvertenze sul bollettino di pagamento. Ma in effetti sono passati 22gg.: potrebbe cio’ essere un elemento per invalidare la contravvenzione? Ma la cosa piu’ strana e’ costituita dall’orario: le 9.18. A quell’ora io ero gia’ arrivato a destinazione da circa 45 min. Il mio sospetto e’ che l’agente che ha redatto la contravvenzione possa aver letto male la targa di un’altra auto e confonderla con la mia. In questo caso, anche volendo far ricorso al Prefetto, come potrei dimostrare l’eventuale equivoco? In attesa di Vs. cordiale risposta, invio distinti saluti.
Risposta ADUC
Non c'e' nessuna nuova legge: le norme sono sempre le solite, solo che c'e' stata una serie di sentenze di Cassazione che hanno ribadito una certa interpretazione della legge, avvalorando l'ipotesi della necessita' di contestare immediatamente le infrazioni, quando cio' sia possibile.
In teoria, il vigile potrebbe aver visto correttamente e la contestazione dell'infrazione essere dunque lecita, essendo potenzialmente vero il fatto che non sia stato in grado di inseguire l'auto.
Tuttavia, la mancanza di fermo immediato, di per se' e' contestabile e dunque il ricorso sarebbe proponibile. Sara' poi il giudice a valutare caso per caso.
non e' un elemento di ricorso il fatto che le poste abbiano ritardato la consegna: cio' che conta, e' la data in cui l'atto e' stato consegnato all'Ufficio postale.
Se fosse in grado di dimostrare come l'auto fosse altrove, all'orario indicato sulla multa, avrebbe invece la certezza di poter confutare l'addebito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Clicchi qui, e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
In teoria, il vigile potrebbe aver visto correttamente e la contestazione dell'infrazione essere dunque lecita, essendo potenzialmente vero il fatto che non sia stato in grado di inseguire l'auto.
Tuttavia, la mancanza di fermo immediato, di per se' e' contestabile e dunque il ricorso sarebbe proponibile. Sara' poi il giudice a valutare caso per caso.
non e' un elemento di ricorso il fatto che le poste abbiano ritardato la consegna: cio' che conta, e' la data in cui l'atto e' stato consegnato all'Ufficio postale.
Se fosse in grado di dimostrare come l'auto fosse altrove, all'orario indicato sulla multa, avrebbe invece la certezza di poter confutare l'addebito.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Clicchi qui, e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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