Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

31 dicembre 2007
Domanda 31 dicembre 2007
Mia figlia ha prenotato 4 biglietti per uno spettacolo teatrale in un famoso Teatro di Torino. All'atto della prenotazione, avvenuta on-line sul sito del teatro ha anche provveduto al pagamento a mezzo carta di credito (importo già addebitato sul conto corrente)
La prenotazione (ed il relativo pagamento) sono state eseguite il giorno 26 Dicembre e lo spettacolo avrà luogo in data 29 Febbraio 2008. Accortasi di aver sbagliato la data di prenotazione (29 febbraio anzichè 1 marzo 2008) ha contattato via e-mail la Direzione del teatro per chiedere di spostare la data appunto dal 29 febbraio al 1 marzo (esistevano ancora posti disponibili). la risposta è stata che non è possibile per via delle procedure automatizzate : Ho telefonato quindi alla segreteria del teatro ed ho avuto la stessa risposta: non si possono variare le date e non è previsto alcun rimborso se non nel caso di annullamento dello spettacolo stesso.
Ho quindi pensato di avvalermi del diritto di recesso per gli acquisti on-line ma, documentandomi sulla legge 185, pare che il mio caso ricada nell articolo 7 (esclusioni) comma b " ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito."
In effetti nella stampa della prenotazione on-line non si fa neppure riferimento al diritto di recesso.
Mentre trovo logica l'esclusione di tali forniture dall'obbligo di fornire il bene entre trenta giorni non rieco a capire perchè questo caso venga escluso anche dal diritto di recesso.
Secondo Voi potrei comunque tentare di appellarmi (inviando raccomandata RR entro 10 giorni) al diritto di recesso?
Grazie e saluti.
Giovanni, da Caprie (TO)

Risposta ADUC
la normativa sul punto e' abbastanza chiara nell'escludere questo tipo di servizio dal diritto di recesso, salvo chiaramente qualsiasi accordo migliorativo in tal senso con il gestore. Puo' comunque inviare una messa in mora in cui esercita il recesso, consapevole pero' dei limiti dell'operazione.
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