Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
10 aprile 2001
Rimborso tassa sul medico di famiglia.
Vi spiego il caso: nel 1993 il capo famiglia paga regolarmente la tassa per i vari famigliari. Il capo famiglia muore dopo qualche anno. Nel 2001, gli eredi possono procedere alla richiesta di rimborso per la quota loro spettante? In caso contrario la richiesta non puo' essere presentata e la quota non verra' rimborsata.
Vi spiego il caso: nel 1993 il capo famiglia paga regolarmente la tassa per i vari famigliari. Il capo famiglia muore dopo qualche anno. Nel 2001, gli eredi possono procedere alla richiesta di rimborso per la quota loro spettante? In caso contrario la richiesta non puo' essere presentata e la quota non verra' rimborsata.
Risposta ADUC
Le alleghiamo gli estremi -per il suo caso specifico- del provvedimento del 19 febbraio 2001 N.2001/32457, reperibile su: http://www.finanze.it/decretomedicodibase.rtf
2. Restituzione agli eredi dei contribuenti deceduti.
2.1. La restituzione delle somme di cui al punto 1 versate da contribuenti deceduti, puo’ essere richiesta dai relativi eredi.
2.2. Gli eredi obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 per conto del contribuente deceduto possono computare in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione l'importo di cui al punto 1 versato dal contribuente defunto.
2.3. In tutti gli altri casi, gli eredi possono ottenere la restituzione presentando apposita richiesta all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate o, se ancora non istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione domicilio fiscale del contribuente deceduto, entro il termine di decadenza di cui al punto 1.2. (entro il 10/12/01, nota Aduc).
2.4. In presenza di piu’ eredi l'istanza di restituzione e’ sottoscritta da tutti gli eredi ovvero da uno di loro munito di delega per la presentazione dell'istanza e per la riscossione delle somme di cui al punto 1, liberatoria per l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
2. Restituzione agli eredi dei contribuenti deceduti.
2.1. La restituzione delle somme di cui al punto 1 versate da contribuenti deceduti, puo’ essere richiesta dai relativi eredi.
2.2. Gli eredi obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 per conto del contribuente deceduto possono computare in diminuzione delle imposte risultanti da tale dichiarazione l'importo di cui al punto 1 versato dal contribuente defunto.
2.3. In tutti gli altri casi, gli eredi possono ottenere la restituzione presentando apposita richiesta all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate o, se ancora non istituito, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione domicilio fiscale del contribuente deceduto, entro il termine di decadenza di cui al punto 1.2. (entro il 10/12/01, nota Aduc).
2.4. In presenza di piu’ eredi l'istanza di restituzione e’ sottoscritta da tutti gli eredi ovvero da uno di loro munito di delega per la presentazione dell'istanza e per la riscossione delle somme di cui al punto 1, liberatoria per l'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
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