Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 dicembre 2007
Desidero avere un'informazione a riguardo di una contravvenzione fattami dai carabinieri.
La contravvenzione era relativa alla mancata effettuazione della revisione dell'autoveicolo. La cifra, notificata sul verbale, era di Euro 148,00 da pagare entro 60 giorni.
Mi sono recato alla posta per pagare la contravvenzione con sette giorni di ritardo rispetto al termine ultimo e l'impiegato mi ha comunicato che la somma da pagare era esattamente il doppio: 296,00 euro.
La mia domanda e' la seguente: e' legittima una maggiorazione, per il non rispetto del termine ultimo di pagamento, esattamente del 100% della somma verbalizzata? Da dove avrei dovuto ricavare che, in tal caso, la maggiorazione applicata sarebbe stata in questa percentuale?
A calce del verbale e' riportata la normativa che regolarizza questo tipo di pagamento e le sanzioni in caso di mancato pagamento entro i 60 giorni. La riporto integralmente perche' sebbene sia una persona di medio-alta cultura non riesco a decodificarla:.
"Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione e' ammesso il pagamento in forma ridotta della somma di 148,00 ¤ per sanzioni. Oltre i 15 gg dalla contestazione su strada (frase cancellata dal carabiniere) e/o in caso di notificazione a mezzo posta, l'importo e' maggiorato di ¤ .............. (non e' riportato nulla) per spese di notifica, per un totale dovuto di ¤ ......... (non e' riportato nulla) pagabile, in contanti, c/o la Sezione Amm. va Prov. le....... (ed e' riportata la provincia) sita in via.... (ed e' riportato l'indirizzo) o, esclusivamente a partire dal giorno successivo alla contestazione, a mezzo c/c p n° xxxxxxx...... intestato a: Arma dei Carabinieri- Sezione Proventi Contravvenzioni C. N. A. Non e' ammesso il pagamento con vaglia postale o bonifico bancario. ".
""Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore puo' proporre ricorso (art. 203 C. d. S).. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di........ (citta') da presentare al..... (specifica compagnia dei carabinieri). Alternativamente (art.204 bis C. d. S)., entro gli stessi termini, puo' essere presentato ricorso direttamente al Giudice di Pace di.... (specifica citta'). Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato il ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituira' titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione. ".
Sono andato a cercarmi la "traduzione" della parola edittale sul vocabolario: "Secondo la forma. le leggi... ". Allora si presume che il cittadino debba conoscere tutte le leggi? Non sto contestando il principio della sanzione suppletiva in caso di ritardo di pagamento bensi' l'entita' di tale sanzione.
Ringrazinadovi dell'attenzione porgo cordiali saluti.
Pierluigi, da Conegliano (TV)
La contravvenzione era relativa alla mancata effettuazione della revisione dell'autoveicolo. La cifra, notificata sul verbale, era di Euro 148,00 da pagare entro 60 giorni.
Mi sono recato alla posta per pagare la contravvenzione con sette giorni di ritardo rispetto al termine ultimo e l'impiegato mi ha comunicato che la somma da pagare era esattamente il doppio: 296,00 euro.
La mia domanda e' la seguente: e' legittima una maggiorazione, per il non rispetto del termine ultimo di pagamento, esattamente del 100% della somma verbalizzata? Da dove avrei dovuto ricavare che, in tal caso, la maggiorazione applicata sarebbe stata in questa percentuale?
A calce del verbale e' riportata la normativa che regolarizza questo tipo di pagamento e le sanzioni in caso di mancato pagamento entro i 60 giorni. La riporto integralmente perche' sebbene sia una persona di medio-alta cultura non riesco a decodificarla:.
"Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione e' ammesso il pagamento in forma ridotta della somma di 148,00 ¤ per sanzioni. Oltre i 15 gg dalla contestazione su strada (frase cancellata dal carabiniere) e/o in caso di notificazione a mezzo posta, l'importo e' maggiorato di ¤ .............. (non e' riportato nulla) per spese di notifica, per un totale dovuto di ¤ ......... (non e' riportato nulla) pagabile, in contanti, c/o la Sezione Amm. va Prov. le....... (ed e' riportata la provincia) sita in via.... (ed e' riportato l'indirizzo) o, esclusivamente a partire dal giorno successivo alla contestazione, a mezzo c/c p n° xxxxxxx...... intestato a: Arma dei Carabinieri- Sezione Proventi Contravvenzioni C. N. A. Non e' ammesso il pagamento con vaglia postale o bonifico bancario. ".
""Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore puo' proporre ricorso (art. 203 C. d. S).. Esso deve essere indirizzato al Prefetto di........ (citta') da presentare al..... (specifica compagnia dei carabinieri). Alternativamente (art.204 bis C. d. S)., entro gli stessi termini, puo' essere presentato ricorso direttamente al Giudice di Pace di.... (specifica citta'). Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato il ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituira' titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione. ".
Sono andato a cercarmi la "traduzione" della parola edittale sul vocabolario: "Secondo la forma. le leggi... ". Allora si presume che il cittadino debba conoscere tutte le leggi? Non sto contestando il principio della sanzione suppletiva in caso di ritardo di pagamento bensi' l'entita' di tale sanzione.
Ringrazinadovi dell'attenzione porgo cordiali saluti.
Pierluigi, da Conegliano (TV)
Risposta ADUC
comprendiamo il suo disappunto, ma il codice della strada in merito prevede proprio il raddoppio dell'importo minimo che abitualmente viene comminato.
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