Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 dicembre 2007
Buongiorno, vivo in un piccolo condominio, composto da due sole unita' immobiliari. Nel Luglio 2006 io e l'altro proprietario decidiamo di redarre le tabelle millesimali. Contattiamo un tecnico e gli conferiamo mandato scritto.
A fine anno il tecnico ci porta le tabelle, senza pero' allegare alle stesse alcuna riga di spiegazione sui criteri adottati, ne tanto meno sui valori possibili per ciascun coefficiente. In pratica ha presentato solo tabelle con numeri, prive di qualsiasi spiegazione.
Ho chiesto ripetutamente qualche riga che spiegasse i criteri e, soprattutto, i valori scelti per ogni caso possibile dei coefficienti usati. La risposta e' stata sempre negativa, anzi il tecnico ha ripetutamente chiesto il saldo delle sue competenze.
La mia richiesta di una paginetta di spiegazioni era secondo me assolutamente lecita, anche per poter materialmente verificare da subito gli eventuali errori di calcolo, giusta causa di revisione delle tabelle millesimali secondo l'art. 69 disp. att. C. C..
Ho quindi effettuato una ricerca su Internet dove ho trovato numerose tabelle millesimali, redatte da diversi professionisti, e tutte (proprio tutte) erano corredate di spiegazioni.
Mi sono anche confrontato con un tecnico che per molti anni ha lavorato per il Tribunale nei casi di accertamento giudiziale delle tabelle millesimali. Dopo aver visto l'elaborato in mio possesso, lo ha giudicato "assolutamente incompleto" e mi ha consigliato di non pagare.
Ho infine interpellato un avvocato, il quale mi ha fatto notare che la legge non prevede minuziosamente quali siano i requisiti minimi delle tabelle millesimali. Inoltre, il tecnico puo' ottenere velocemente una ingiunzione di pagamento alla quale non e' possibile opporre la mancata esecuzione del lavoro a regola d'arte, poiche' vige la presunzione che il professionista svolga correttamente il suo lavoro. Per far valere le mie ragioni dovrei poi istruire una nuova azione legale, con tempi anche molto lunghi. In sintesi, secondo l'avvocato, mi conviene pagare e poi non ritenere valida le tabelle quando l'assemblea condominiale dovra' recepirla.
Come vedete, su questo problema ho gia' svolto parecchio lavoro. Mi piacerebbe pero' un vostro contributo, rivolto soprattutto a chiarire i seguenti due punti:.
· il lavoro svolto dal tecnico puo' ritenersi completo?
· e' lecita la mia richiesta di una breve relazione esplicativa per poter verificare i calcoli?
· esiste una fonte normativa che prevede le caratteristiche minime di questa prestazione professionale?
· un cliente non soddisfatto come si puo' difendere in questi casi?
Sinceri ringraziamenti per la vostra attenzione.
Cordiali saluti.
Gianluca, da Palomina Nuova (AN)
A fine anno il tecnico ci porta le tabelle, senza pero' allegare alle stesse alcuna riga di spiegazione sui criteri adottati, ne tanto meno sui valori possibili per ciascun coefficiente. In pratica ha presentato solo tabelle con numeri, prive di qualsiasi spiegazione.
Ho chiesto ripetutamente qualche riga che spiegasse i criteri e, soprattutto, i valori scelti per ogni caso possibile dei coefficienti usati. La risposta e' stata sempre negativa, anzi il tecnico ha ripetutamente chiesto il saldo delle sue competenze.
La mia richiesta di una paginetta di spiegazioni era secondo me assolutamente lecita, anche per poter materialmente verificare da subito gli eventuali errori di calcolo, giusta causa di revisione delle tabelle millesimali secondo l'art. 69 disp. att. C. C..
Ho quindi effettuato una ricerca su Internet dove ho trovato numerose tabelle millesimali, redatte da diversi professionisti, e tutte (proprio tutte) erano corredate di spiegazioni.
Mi sono anche confrontato con un tecnico che per molti anni ha lavorato per il Tribunale nei casi di accertamento giudiziale delle tabelle millesimali. Dopo aver visto l'elaborato in mio possesso, lo ha giudicato "assolutamente incompleto" e mi ha consigliato di non pagare.
Ho infine interpellato un avvocato, il quale mi ha fatto notare che la legge non prevede minuziosamente quali siano i requisiti minimi delle tabelle millesimali. Inoltre, il tecnico puo' ottenere velocemente una ingiunzione di pagamento alla quale non e' possibile opporre la mancata esecuzione del lavoro a regola d'arte, poiche' vige la presunzione che il professionista svolga correttamente il suo lavoro. Per far valere le mie ragioni dovrei poi istruire una nuova azione legale, con tempi anche molto lunghi. In sintesi, secondo l'avvocato, mi conviene pagare e poi non ritenere valida le tabelle quando l'assemblea condominiale dovra' recepirla.
Come vedete, su questo problema ho gia' svolto parecchio lavoro. Mi piacerebbe pero' un vostro contributo, rivolto soprattutto a chiarire i seguenti due punti:.
· il lavoro svolto dal tecnico puo' ritenersi completo?
· e' lecita la mia richiesta di una breve relazione esplicativa per poter verificare i calcoli?
· esiste una fonte normativa che prevede le caratteristiche minime di questa prestazione professionale?
· un cliente non soddisfatto come si puo' difendere in questi casi?
Sinceri ringraziamenti per la vostra attenzione.
Cordiali saluti.
Gianluca, da Palomina Nuova (AN)
Risposta ADUC
Non esiste un livello standard per questo genere di prestazione. Esiste sicuramente un livello minimo, oltre il quale si ha un chiaro inadempimento, che consiste nella mancata o parziale redazione delle tabelle. Cosi' non e' nel vostro caso. Ben potrebbe il tecnico rispondervi "io lavoro cosi', se volevate ulteriori prestazioni avreste dovuto specificarlo, e il costo sarebbe stato superiore". In mancanza di precisi accordi sul contenuto del suo lavoro, ben potrebbe ottenere un decreto ingiuntivo cui ha senso opporsi solo se si puo' dimostrare che secondo gli usi della zona, tutti i tecnici quando redigono le tabelle millesimali includono anche una relazione, e non avendolo fatto il tecnico ha parzialmente inadempiuto. Il nostro consiglio e' di pagare, e di informarsi anche presso la Camera di Commercio locale quali siano gli usi in materia, per poter poi valutare l'opportunita' di chiedere l'esatto adempimento o il risarcimento del danno subito.
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