Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 aprile 2001
Domanda 7 aprile 2001
Al Sindaco del COMUNE DI SALERNO
Al Dirigente del Settore Urbanistico e Programmazione del Territorio
COMUNE di SALERNO
Al Sig.Presidente Consiglio REGIONE CAMPANIA
Alla ERICSSON TELECOMUNICAZIONI spa
(...)
ATTO DI SIGNIFICAZIONE
I sottoscritti cittadini interessati dall'impianto di telefonia mobile sito in Via Guglielmini 5 Salerno espongono quanto segue:
1) si e’ avuta notizia della richiesta al Comune di Salerno di autorizzazione edilizia alla realizzazione di una stazione radio base e all'installazione di n.1 antenna per la telefonia mobile in via GUGLIELMINI, di Salerno, palazzo di proprieta’ I.N.P.D.A.P omettendo di svolgere la seppur minima istruttoria in ordine alle potenziali conseguenze sanitarie evidenziate da autorevole parte della letteratura medico-scientifica, e prescindendo da ogni valutazione delle specifiche caratteristiche del sito di ubicazione, nonche’ del parere dei cittadini esposti al rischio di inquinamento elettromagnetico.
2) In prossimita' dell'impianto, nel raggio di 150 metri c.a. si trovano numerose abitazioni (la prima delle quali ad una distanza di 7 metri) ed una scuola materna, una scuola elementare e una scuola media tutti luoghi intensamente frequentati da popolazioni sensibili e meritevoli di tutela aggiuntiva. A fronte di cio', si deve tenere presente che nella zona insiste gia' come fonte di inquinamento elettromagnetico un grande groviglio di antenne televisive e radiofoniche sul vicino "Masso della signora";
3) Il D.M. Ambiente n.381 del 10.09.1998 indica, quale fondamentale principio per la realizzazione degli impianti di telefonia, il criterio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione, stabilendo che l'installazione "deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico piu' bassi possibile, compatibilmente con la qualita' del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione" (art.4 comma 1);
4) La legge sugli impianti di Radiocomunicazione Legge Regione Campania che, in attuazione del D.M. 10 settembre 1998, n.381, definisce aree sensibili, le zone per le quali le amministrazioni competenti, possono prescrivere localizzazioni alternative degli impianti in considerazione della particolare densita' abitativa, di infrastrutture e/o servizi, nonche' dello specifico interesse storico, architettonico e paesaggistico ambientale (art.3 comma 1 lettera a), e all'art.6 (funzioni comunali), " i comuni provvedono allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge" (comma 1 lettera d). Quindi, il principio del minimo rischio possibile si concreta non solo nel rispetto dei valori soglia ma, anche nell'installazione degli impianti di telefonia mobile in luoghi il piu' possibile distanti dai centri abitati;
5) La presenza di popolazioni sensibili impone inoltre la necessita' di apprestare una tutela cautelare aggiuntiva, come evidenziato dalla Deliberazione della Giunta Regione Veneto 29.12.1998, n.5268, che raccomanda "agli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni o concessioni concernenti l'installazione di stazioni radio base per la telefonia cellulare, ciascuno per le rispettive competenze e responsabilita', di predisporre piani di localizzazione, ove possibile, fuori dei centri abitati e dalle aree destinate ai soggetti meritevoli di tutela aggiuntiva" quali per esempio asili, scuole strutture socio sanitarie;
6) La necessita' di apprestare una tutela aggiuntiva delle popolazioni sensibili non si pone affatto in contrasto con la qualita' del servizio che puo' essere comunque offerto dal gestore;
7) La legge quadro sull'elettrosmog, (L.22 febbraio 2001 n.36) prevede che i decreti attuativi che fissano modalita’ di realizzazione e nuove soglie minime di esposizione a fonti di inquinamento elettromagnetico ed in generale una piu’ organica e severa disciplina della materia, demandata agli enti territoriali dovranno essere emanati entro 60gg.., dal 7/3/2001. La stessa legge (art.1 co1 par. b) da’ atto della necessita’ di promuovere la ricerca scientifica, data la estrema incertezza dei risultati ottenuti dalla ricerca scientifica in materia L'art.174 par 2 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea sancisce la necessita’ della precauzione dell'azione preventiva e della precauzione rispetto ai danni ambientali.
Per tali ragioni la decisione di installare l'antenna in assenza della determinazione di regole certe, ma vigente una legge quadro che ha come scopo prioritario la difesa della salute dei cittadini e la integrita’ del territorio, appare quantomeno discutibile se non illegale e comunque gravemente lesiva innazitutto del diritto ad una corretta informazione ed alla salute dei cittadini.
8) Si sollecita Il Dipartimento di prevenzione della ASL a tener presente che si tratta di zona esposta gia’ ad irradiazione tenendo presente i possibili rischi alla salute evidenziati da autorevole parte della letteratura medico - scientifica, tenendo conto del diritto dei cittadini esposti a rilevazioni dello inquinamento elettromagnetico in ciascuna abitazione, specialmente nei locali occupati da bambini.
9) La concessione comunale all'esercizio di un attivita’ potenzialmente pericolosa per la salute umana, rilasciata in violazione delle condizioni minime di legge: (a) criterio normativo di minimizzazione dell'esposizione e (b) principio di tutela aggiuntiva delle popolazioni sensibili, non elide l'antigiuridicita' di un comportamento che resta illegittimo e pertanto generatore di responsabilita' civile e penale.
10) Desta stupore la decisione dell’INPDAP di autorizzare la installazione della antenna, in quanto contraria agli scopi statutari dell'istituto, che riguardano la previdenza e non autorizzano certo decisioni ispirate ad una logica "mercantile".
Ne’ puo’ essere ignorato il fatto che si tratti di beni che saranno alienati a breve a privati (tra i quali gli inquilini del palazzo, non consultati in alcun modo)i quali dovranno subire tale anomala servitu’.
11) Inoltre si fa presente che l'art.2-bis del D.L.n°115 del 1° maggio 1997, convertito in Legge n°189 del 1° luglio 1997, al comma 1 afferma che "Nell'installazione e nell'uso delle infrastrutture le imprese devono garantire la compatibilita' delle infrastrutture stesse con le norme vigenti relativi ai rischi sanitari per la popolazione, in particolare in merito ai campi elettromagnetici da essi generati" e al comma 2 impone che "La installazione di infrastrutture dovra' essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale". Infine il Consiglio di Stato ha affermato che "La valutazione d'impatto ambientale deve precedere il rilascio della autorizzazioni relative all'esecuzione dei progetti sia pubblici sia privati che si riferiscono alle categorie di opere assoggettate alla V.I.A. ai sensi della normativa vigente." (Sez. IV, n°741, 19 luglio 1993). E ancora il Consiglio di Stato, Sez. V, con Ordinanza n°3960 del 28 luglio 2000, nel confermare ben 5 ordinanze cautelari del TAR Puglia, ha riaffermata la necessita' che la concessione ad installare le stazioni radio base per telefonia mobile venga subordinata alla positiva Valutazione di Impatto Ambientale regionale.
tenendo in debito conto le vicende seguite all'adozione nella Regione Veneto della Legge Regionale n.27 del 30.6.93 (all.n°10) sulla prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti, reiteratamente sospesa perche’ maggiormente tutelativi in rapporto alla normativa nazionale e per questo discriminante tra cittadini dello Stato Italiano,
gli stessi sottoscritti cittadini, per tutto quanto sopra esposto,
significano
· Al Sindaco, e quindi all'intero Consiglio Comunale nonche’ al Consiglio e alla Giunta Regionale nelle persone favorevoli all'impianto, la responsabilita' penale, civile, amministrativa ed economica per conseguenze di ordine sanitario, che potrebbero e/o dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente in prossimita' della stazione radio-base insistente nella zona, per esposizione ai Campi Elettromagnetici, facendo presente che l'esistenza di un regolamento comunale in materia, sia pure non ancora vigente dimostra la necessita’ che ogni decisione nell'affrontare e sviluppare, anche con lo strumento della pianificazione territoriale, una problematica attualissima quale quella dell'inquinamento elettromagnetico e delle sue conseguenze per la salute, deve essere presa tenendo conto del diritto alla salute dei cittadini protetto dalla Costituzione e non cedendo a "gestori" tale diritto - anche a tutela del territorio;
· Accomunano, allo stesso grado di responsabilita' i sindaci che gia' in passato fronteggiando situazioni riguardanti il rischio elettromagnetico, e pur consapevoli delle rimostranze dei cittadini ed a conoscenza dei dubbi e delle incertezze avanzate nel mondo scientifico, hanno rinunciato al legittimo e doveroso approfondimento tecnico/scientifico da affidare a figure competenti in rappresentanza delle diverse parti permettendo da un lato la spedita posa in opera delle installazioni progettate e dall'altro trascurando quei richiami alla cautela che gli stessi studi scientifici gia' dal 1979 suggerivano.
Ritengono altresi' responsabili il Dirigente del Settore Urbanistica e Programmazione del Territorio, il responsabile Dipartimento Prevenzione ASL/52 SALERNO, il responsabile Dipartimento ARPAT di SALERNO e la Ericsson Telecomunicazioni spa per ogni contestazione configurabile in capo agli stessi. Invitano il signor Procuratore della Repubblica di Salerno, qualora dovesse ravvisare eventuali violazioni di legge specialmente sotto l'aspetto urbanistico ed edilizio, e/o reati penalmente perseguibili a carico degli amministratori comunali, a richiedere il sequestro e la disattivazione della stazione radio base.
Si riservano ogni utile iniziativa nei confronti dei dirigenti INPDAP che a qualsiasi titolo hanno concorso nella decisione di installare l'antenna.
Salerno, 27.03.01
Si allegano alla presente n°. ... firme di cittadini
Nome e cognome Luogo e data di nascita Firma.

Risposta ADUC
Per quanto concerne il tentativo di far cambiare idea al Comune sull'allocazione, potrebbe tentare di rivolgersi al Difensore Civico Regionale, tramite il quale fare le dovute pressioni.
Per quanto concerne il resto, e' solo possibile verificare la legittimita' dei permessi presentati e delle perizie effettuate da Arl ed Arpa, eventualmente richiedendo anche l'intervento dell'Ispesl.
Puo' prendere visione del seguente sito:
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