Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 aprile 2001
Domanda 7 aprile 2001
07-Apr-01
Subject: Pagamento contravvenzioni per infrazioni al codice della strada
Spett. ADUC,
ricevo regolarmente via e-mail i Vostri bollettini periodici e mi congratulo con la Vostra redazione per l'attenzione dedicata ai vari problemi quotidiani e per la ricchezza di considerazioni e di commenti riservata ad ogni argomento.
Vorrei, oggi, sottoporVi un quesito:
Mi perviene dal Comune di Roma notifica di pagamento di una contravvenzione elevatami il 15/11/00, ore 12,30 a.m., per sosta vietata in Via di S.Stefano Rotondo, adiacente all'ospedale S. Giovanni, dove mi ero recato per assistere mio genero dopo un delicato intervento chirurgico.
E' scontato che un ospedale venga quotidianamente visitato da una moltitudine di persone sia direttamente interessate ad una visita medica, sia ad un controllo, sia ad assistenza a degenti, incombenza - quest'ultima - che e’ spesso consigliata dallo stesso personale paramedico in difetto di organico.
Non esistono sul posto, pero’, superfici dedicate a parcheggio, fatta eccezione per i due lati di Via di S. Giovanni, che possono ospitare forse un centinaio di autovetture.
Via di S. Stefano Rotondo, dove ho dovuto parcheggiare, e’ regolarmente stracolma di veicoli in sosta per ovvie necessita’, anche se tale considerazione non giustifica l'infrazione.
Tuttavia l'infrazione da me commessa non mi e’ stata contestata sul momento, ne’ avviso di infrazione mi e’ stato lasciato sull'autovettura.
Mi sembra di ricordare al riguardo che, per sentenza della Cassazione (?), le infrazioni non contestate al momento al conducente non debbano essere recepite, fatta eccezione per alcuni casi di particolare gravita’.
Rientra la contravvenzione per divieto di sosta tra quelle che non devono essere recepite? In caso affermativo, devo farne contestazione al competente Dipartimento delle Entrate del Comune di Roma?
Vi ringrazio tanto fin d'ora dell'attenzione che vorrete dedicarmi e delle informazioni che vorrete darmi in proposito.
Con i migliori saluti.

Risposta ADUC
La recente sentenza della Cassazione fa riferimento ai casi in cui la contestazione immediata sia possibile, e per far questo, quantomeno e' necessario che il guidatore ci sia: e' questo che si intende per contestazione immediata, non l'apposizione sul veicolo di un avviso che -puo' esserci o meno- chiunque potrebbe togliere e che non ha valore di notifica ufficiale. Quindi se non ci fossero altre motivazioni, riteniamo che non ci sia alcuna possibilita' di ricorso (al giudice di pace, entro 30gg.).
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →