Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
26 novembre 2007
Sono Manlio, abitante in Gaeta, in data 20 novembre ho ricevuto una notifica relativo alla violazione dell'art.345/2c ad. p. r. 16/12/92 rilevata il giorno 25/07/2007 alle ore 13,14 in via Aldo Moro altezza Via Cavanella SS 62/CISA direz. PONTREMOLI KM. 26/700, in Villafranca in Lonigiana.
"Il giorno 25/07/2007 alle ore 13,14 in via Aldo Moro altezza Via Cavanella SS 62/CISA direz. PONTREMOLI KM. 26/700 il conducente del veicolo AUTOVETTURA FIAT COUPE' targa xxxxxxx ha violato l'art. 142/2-7 del C. d. S. poiche': circolava alla velocita' di km/h 58, superando di km/h 8,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' km/h 50). La velocita' e' stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2c D. P. R. 16/12/92 N. 495, cosi' come notificato dall'art. 197 D. P. R. 16/9/96 N. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con massimo 4 km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura TRAFFIPHOT III-SR (D. M. 4130 DEL 24/12/2004) mat. 593-100/60586, certificato di taratura n° 409-2006 SIT del 30/08/2006, certificato di revisione periodica n° 061130 del 29/08/2007, utilizzata per la revisione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' sulla risultanza fotografica km/h 63.
La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: perche' la rivelazione in oggetto e' stata effettuata a mezzo di apposito apparecchio di rilevamento che consente all'operatore l'accertamento della violazione in tempo successivo /art. 384, comma 1, lettera e) Regolamento Esecuzione cds).
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: Nessuna.
Gli accertatori 2 MATRICOLA 2 MAGNANI ELIO (Matr: 2).
Verbalizzato in data 20/10/2007 alle ore 10:07 presso il Comando di P. M.
Respons. /Data immissione dati (Art.3, comma 2, d. Lgs. 12/02/93): Ispettore MAGNANI ELIO - 20/10/2007.
MODALITA' DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:.
E' ammesso il pagamento di E. 36,00 per sanzione pecuniaria piu' E. 13,00 per spese (tolale E. 49,00), entro 60 gg. Dalla notificazione o contestazione con l'allegato bollettino di conto corrente. ".
Questo e' quanto appare integralmente in verbale. Come cittadino mi sento offeso e umiliato e mi vergogno di essere Italiano. Come si puo' notare vivo oltre 500 Km di distanza per impugnare la sentenza dovrei recarmi sul posto per consegnare di persona all'Ufficio del Giudice di Pace, naturalmente come tutti sanno non e' sufficiente depositare la pratica e risolverla nella stessa sede. Con l'aberrante lavoro a carico dei Giudici di Pace se tutto va bene in tre sedute distanziate nel tempo si potrebbe risolvere il contenzioso. Oltre al tempo, i giorni, le ore da perdere, la spesa certamente non e' congrua per avere giustizia. Potrei rivolgermi al Prefetto, ma in questo bel paese democratico e' quasi impossibile trovare comprensione e giustizia e nel caso il ricorso non dovesse essere accolto l'importo viene duplicato.
Praticamente ci troviamo di fronte ad una vera e propria estorsione.
Tenuto conto che l'auto oggetto della contravvenzione supera abbondantemente i 250 km/h.
Visto, tra l'altro, l'ora in cui e' stata rilevata l'infrazione e l'assenza del traffico, sembra del tutto vessatorio ed estortivo la richiesta di un provvedimento, la' dove non costituisce in alcun modo pericolo per il superamento del limite di velocita' 3 km/h, oltre i 5 km/h consentiti, certamente non si puo' eccepire di compromettere ne' la propria, ne' l'altrui incolumita'.
In Italia si e' venuto a creare il paradosso di dover pagare una tassa di possesso auto: illegale, illegittima ed incostituzionale, in considerazione, di quanto grava sull'auto e non poterne fruirne a pieno.
Mi chiedo dov'e' la democrazia? Dove e' possibile far valere il diritto di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), difettando la parita' di presupposti accertativi e di controllo in capo ai cittadini e della pubblica amministrazione: Del diritto di difesa art. 24 della Costituzione, non essendo posto nelle condizioni di poter adeguatamente contraddire alla contestazioni mosse dalla polizia municipale del luogo, in cui sono istallati dei veri e propri strumenti di estorsione, al solo scopo di rimpinguare gli enti locali, senza risolvere il problema nella sua vera essenza, basta viaggiare per rendersi conto quante vere e pericolose infrazioni si comminano fuori dagli occhi indiscreti di macchine preposte a fotografare e rilevare la velocita'; Del diritto di proprieta' (art. 42 della Costituzione), per il conseguente minor godimento del veicolo "non potendo circolare nel limiti delle velocita' consentite con esatta cognizione di causa".
Con quali mezzi far valere i propri diritti di cittadini lobulo.
A voi le opportune valutazioni.
Manlio, da Gaeta
"Il giorno 25/07/2007 alle ore 13,14 in via Aldo Moro altezza Via Cavanella SS 62/CISA direz. PONTREMOLI KM. 26/700 il conducente del veicolo AUTOVETTURA FIAT COUPE' targa xxxxxxx ha violato l'art. 142/2-7 del C. d. S. poiche': circolava alla velocita' di km/h 58, superando di km/h 8,00 la velocita' massima consentita nel tratto di strada percorso (limite di velocita' km/h 50). La velocita' e' stata determinata, ai sensi dell'art. 345/2c D. P. R. 16/12/92 N. 495, cosi' come notificato dall'art. 197 D. P. R. 16/9/96 N. 610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocita' con massimo 4 km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura TRAFFIPHOT III-SR (D. M. 4130 DEL 24/12/2004) mat. 593-100/60586, certificato di taratura n° 409-2006 SIT del 30/08/2006, certificato di revisione periodica n° 061130 del 29/08/2007, utilizzata per la revisione, la cui perfetta funzionalita' e' stata verificata prima dell'uso. Velocita' sulla risultanza fotografica km/h 63.
La violazione non e' stata immediatamente contestata causa: perche' la rivelazione in oggetto e' stata effettuata a mezzo di apposito apparecchio di rilevamento che consente all'operatore l'accertamento della violazione in tempo successivo /art. 384, comma 1, lettera e) Regolamento Esecuzione cds).
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: Nessuna.
Gli accertatori 2 MATRICOLA 2 MAGNANI ELIO (Matr: 2).
Verbalizzato in data 20/10/2007 alle ore 10:07 presso il Comando di P. M.
Respons. /Data immissione dati (Art.3, comma 2, d. Lgs. 12/02/93): Ispettore MAGNANI ELIO - 20/10/2007.
MODALITA' DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA:.
E' ammesso il pagamento di E. 36,00 per sanzione pecuniaria piu' E. 13,00 per spese (tolale E. 49,00), entro 60 gg. Dalla notificazione o contestazione con l'allegato bollettino di conto corrente. ".
Questo e' quanto appare integralmente in verbale. Come cittadino mi sento offeso e umiliato e mi vergogno di essere Italiano. Come si puo' notare vivo oltre 500 Km di distanza per impugnare la sentenza dovrei recarmi sul posto per consegnare di persona all'Ufficio del Giudice di Pace, naturalmente come tutti sanno non e' sufficiente depositare la pratica e risolverla nella stessa sede. Con l'aberrante lavoro a carico dei Giudici di Pace se tutto va bene in tre sedute distanziate nel tempo si potrebbe risolvere il contenzioso. Oltre al tempo, i giorni, le ore da perdere, la spesa certamente non e' congrua per avere giustizia. Potrei rivolgermi al Prefetto, ma in questo bel paese democratico e' quasi impossibile trovare comprensione e giustizia e nel caso il ricorso non dovesse essere accolto l'importo viene duplicato.
Praticamente ci troviamo di fronte ad una vera e propria estorsione.
Tenuto conto che l'auto oggetto della contravvenzione supera abbondantemente i 250 km/h.
Visto, tra l'altro, l'ora in cui e' stata rilevata l'infrazione e l'assenza del traffico, sembra del tutto vessatorio ed estortivo la richiesta di un provvedimento, la' dove non costituisce in alcun modo pericolo per il superamento del limite di velocita' 3 km/h, oltre i 5 km/h consentiti, certamente non si puo' eccepire di compromettere ne' la propria, ne' l'altrui incolumita'.
In Italia si e' venuto a creare il paradosso di dover pagare una tassa di possesso auto: illegale, illegittima ed incostituzionale, in considerazione, di quanto grava sull'auto e non poterne fruirne a pieno.
Mi chiedo dov'e' la democrazia? Dove e' possibile far valere il diritto di uguaglianza (art. 3 della Costituzione), difettando la parita' di presupposti accertativi e di controllo in capo ai cittadini e della pubblica amministrazione: Del diritto di difesa art. 24 della Costituzione, non essendo posto nelle condizioni di poter adeguatamente contraddire alla contestazioni mosse dalla polizia municipale del luogo, in cui sono istallati dei veri e propri strumenti di estorsione, al solo scopo di rimpinguare gli enti locali, senza risolvere il problema nella sua vera essenza, basta viaggiare per rendersi conto quante vere e pericolose infrazioni si comminano fuori dagli occhi indiscreti di macchine preposte a fotografare e rilevare la velocita'; Del diritto di proprieta' (art. 42 della Costituzione), per il conseguente minor godimento del veicolo "non potendo circolare nel limiti delle velocita' consentite con esatta cognizione di causa".
Con quali mezzi far valere i propri diritti di cittadini lobulo.
A voi le opportune valutazioni.
Manlio, da Gaeta
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