Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

23 novembre 2007
Domanda 23 novembre 2007
Da oltre 15 anni mi occupo di una anziana (classe 1923) zia materna non vedente, che abitava da sola, in appartamento in affitto, e il cui unico reddito consiste nella pensione di invalidita' con relativa indennita' di accompagnamento. Da alcuni anni la gia' precaria situazione sanitaria si e' ulteriormente aggravata il quanto la medesima e' stata colpita da Alzheimer. La malattia in breve ne ha compromesso le residuali capacita' fino a renderne indilazionabile il ricovero presso una residenza per anziani dove l'ho inserita nel dicembre 2006 accollandomi una retta mensile di circa 1900€ oltre alle spese di lavanderia, riscaldamento, parrucchiere, etc. Mi sono allora rivolto dapprima agli assistenti sociali del distretto sociale competente territorialmente, poi sono andato a parlare direttamente con alcuni funzionari del comune. Non ho ottenuto alcun risultato. Mi e' stato detto che non esisteva alcuna possibilita' di intervento e che in buona sostanza mi sarei dovuto arrangiare. Ho presentato quindi domanda di inserimento in struttura alla locale ASL, e la zia e' stata inserita in una graduatoria che le permettera', quando sara' il suo turno, di fruire di un contributo di circa il 30% (600 euro) nel pagamento della retta. A tutt'oggi la zia e' ancora a mio carico e per pagare la retta le integro la pensione di circa 1000 E mensili che sottraggo al budget familiare e soprattutto alle future esigenze di una figlia totalmente inabile, oggi trentenne. Leggendo la vostra rubrica, mi pare di capire che secondo una vigente normativa il pagamento delle rette di permanenza nelle RSA per soggetti con handicap gravi o ultra sessantacinquenni non autosufficienti dovrebbe essere di competenza delle usl e dei comuni competenti, cosa che gli stessi si sono ben guardati dal dirmi. Cosa posso fare, se posso ancora farlo? Grazie.
Danilo, da Genova

Risposta ADUC
Sulla base della vigente normativa sui costi delle rette di ricovero in RSA: le fonti del diritto della Repubblica Italiana hanno una loro gerarchia: la Carta Costituzionale, le leggi dello Stato, le leggi regionali, in ultimo i Regolamenti comunali. Come appare ovvio, le ultime per essere legittime rispettare i principi di quelle da cui discendono lo Stato( tra cui le sue articolazioni locali), può pretendere dai cittadini il concorso alle spese di determinati servizi pubblici solo in forza di una legge. Per quanto riguarda gli anziani ultra sessantacinquenni non autosufficienti le cui cure rientrano (D.lgs 502/92) nei LEA (livelli Essenziali di Assistenza), lo Stato nel caso che dette cure siano prestate in una RSA, una volta disposto con la Legge 289/02 (art. 54) che i relativi costi sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% a carico del Comune con l'eventuale compartecipazione dell'utente in base ai regolamenti regionali o comunali (Come è dato notare l'art. citato parla di utente e non di nucleo familiare), ha stabilito che i richiamati regolamenti regionali o comunali, siano l'attuazione della normativa ISEE prevista dal D.Lgs 109/98 come modificato dal D,Lgs 130/00. Normativa che, appunto, ribadisce che l'eventuale compartecipazione dell'utente alla quota dovuta dal Comune è calcolata sulla base del valore del suo ISEE personale. Normativa, peraltro, che esclude esplicitamente la possibilità dei Comuni e delle AASSLL di invocare l'art. 433 del C.c. (Tenuti agli alimenti). Da quanto detto, emerge con chiarezza cristallina che:
A) è il Comune che deve pagare la retta riferita alla quota sociale (50%) e chiedere eventualmente all'anziana, la compartecipazione per una percentuale graduata sul valore del suo ISEE personale;
B) per la ratio del già citato art 2, comma 6: Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facolta' di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". Ciò detto, scarica dal nostro sito l'apposito modulo per chiedere il rimborso di quanto pagato in più fini ad adesso. Richiesta che vale, anche, come comunicazione che da adesso pagare quanto previsto dalla normativa vigente. Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Gianfranco Mannini
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