Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 aprile 2001
Cara Aduc, mi sono trasferito di casa per un breve periodo, durante il quale, per recarmi al lavoro, percorrevo con il mio scooter un breve tratto di corsia preferenziale (di una strada non altrimenti percorribile).
Premesso che non cerco scuse per il mio comportamento, non mi pare pero' giusto ricevere 12 multe a distanza di quasi 5 mesi e tutte senza una contestazione immediata, con la quale avrei certamente evitato di incorrere nuovamente nella medesima infrazione.
Vengo al punto: e' possibile ricorrere contro gli ultimi accertamenti che mi sono arrivati, visto la mancata contestazione dell'infrazione e la reiterazione delle stesse?
Premesso che non cerco scuse per il mio comportamento, non mi pare pero' giusto ricevere 12 multe a distanza di quasi 5 mesi e tutte senza una contestazione immediata, con la quale avrei certamente evitato di incorrere nuovamente nella medesima infrazione.
Vengo al punto: e' possibile ricorrere contro gli ultimi accertamenti che mi sono arrivati, visto la mancata contestazione dell'infrazione e la reiterazione delle stesse?
Risposta ADUC
L'unica cosa che e' possibile (per il primo, per il secondo o per l'ultimo caso che sia) e' tentare la contestazione della mancanza di fermo immediato. Non, pero', il fatto che la contestazione sia reiterata, senza che si provvedesse al fermo immediato: cioe', il fermo e' contestabile di per se', ma non in funzione del fatto che cio' l'ha indotta a reiterare l'infrazione.
E' comunque il giudice a valutare se -caso per caso- sia o meno legittima la mancanza del fermo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Clicchi qui, e' reperibile un modello di ricorso. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
E' comunque il giudice a valutare se -caso per caso- sia o meno legittima la mancanza del fermo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Clicchi qui, e' reperibile un modello di ricorso. Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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