Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
4 aprile 2001
Ho ricevuto un cd "avviso bonario" dall'esattoria comunale di Firenze (delegatario) che su incarico dell'amministrazione comunale di Lucca (delegante) mi invita a pagare al Comune di Lucca a mezzo c/c postale (che peraltro non e' nemmeno allegato all'avviso) una somma pari a L. 650.000 citando a riferimento una cartella esattoriale (di cui si specifica solo il numero e l'anno 1999) e a presentarmi quindi all'esattoria di Firenze a esibire la prova dell'avvenuto pagamento. Manca totalmente la causale: l'unica cosa che mi viene da pensare e' che possa trattarsi di una multa da autovelox in quanto non mi reco a Lucca da molti anni, ma spesso percorro la Firenze mare. Se cosi' e', la multa non mi e' mai stata notificata e la cartella esattoriale nemmeno. E' corretta una procedura simile? E' possibile che la prima cosa che ricevo sia (bonta' loro) un avviso bonario onde evitare un'esecuzione coatta? la possibilita' di presentare ricorso al giudice di pace vale anche per le multe precedenti la pronuncia della cassazione? Nel mio caso tuttavia non c'e' traccia di contravvenzione da allegare (mai ricevuta) e dunque mancano anche i riferimenti temporali per l'effettuazione del ricorso. Inoltre leggendo il modulo trovato nel sito, non ho ben capito dove occorre eleggere il proprio domicilio nel caso in cui il luogo dell'infrazione sia diverso dalla propria citta'. Nel ringraziare per l'attenzione, invio un cordiale saluto.
Risposta ADUC
La procedura e' corretta: occorre pero' verificare, in concreto, la natura dell'atto e -se si trattasse realmente di multa- occorrerebbe verificare se esista o meno una notifica dell'atto precedente (il verbale) foss'anche per avvenuta giacenza.
Tenga presente che -salvo il caso in cui riesca a comprovare l'assenza di notifiche precedenti (nel qual caso, tale fatto costituisce di per se' motivo di ricorso) - non e' possibile opporre agli atti di questo tipo questioni di merito, ma solo vizi procedurali.
La copia della contravvenzione non deve necessariamente essere allegata, ma solo reperibile presso l'ente emittente.
Il domicilio si elegge -in caso di ricorso al giudice di pace (ammesso che l'atto che le concerne non sia opponibile in commissione tributaria) - presso la cancelleria dell'Ufficio del giudice adito.
Tenga presente che -salvo il caso in cui riesca a comprovare l'assenza di notifiche precedenti (nel qual caso, tale fatto costituisce di per se' motivo di ricorso) - non e' possibile opporre agli atti di questo tipo questioni di merito, ma solo vizi procedurali.
La copia della contravvenzione non deve necessariamente essere allegata, ma solo reperibile presso l'ente emittente.
Il domicilio si elegge -in caso di ricorso al giudice di pace (ammesso che l'atto che le concerne non sia opponibile in commissione tributaria) - presso la cancelleria dell'Ufficio del giudice adito.
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