Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

17 novembre 2007
Domanda 17 novembre 2007
Gentile Aduc avrei bisogno di avere informazioni circa l'obbligo di rinnovo di contratti con assicurazioni per due casi: Mio padre aveva un'assicurazione su una casa e ad agosto mio papà è mancato. Tale polizza partiva dal 31/12/1996 al 31/12/2006 con rateazione annuale e con la clausola del tacito rinnovo. La rata successiva che è stata pagata da mio padre scade il 31/12/2007. Ora io ho chiesto a diverse assicurazioni un preventivo su questa casa che ora è mia ed ho segnalato all'assicurazione di mio padre che è deceduto. L'assicurazione in questione mi ha detto che ho l'obbligo di rinnovare con loro per l'anno prossimo perchè non ho disdetto in tempo. Ora vorrei sapere se è vero, a me sembra strano poichè l'assicurazione era intestata a mio padre e non a me. Inoltre mi propongono una polizza con più voci e quindi anche più cara. Altra assicurazione con cui io avevo stipulato due polizze. Un anno fa prima di pagare l'ultima rata ho disdetto entrambe le polizze ed ho pagato l'ultima rata che scade tra pochi giorni. Sono cambiati gli agenti dell'assicurazione ed ora mi hanno detto che la mia disdetta non è valida per la legge Bersani? E' possibile o io non ho capito? Grazie per l'attenzione.
Emanuela, da Milano

Risposta ADUC
1. crediamo che il rapporto concluso da suo padre con l'assicurazione fosse un rapporto fiduciario e personale e dunque che lo stesso si debba concludere dalla data della morte del contraente. Proceda con raccomandata ar di messa in mora: clicca qui
2. E' possibile, nel contrattati assicurativi pluriennali, rescindere annualmente senza oneri (penali), con un preavviso di 60 giorni dalla scadenza. La modifica riguarda l'art.1899 del codice civile, che non si applica ai contratti di assicurazione sulla vita. Questa novita' entra in vigore per i contratti nuovi, stipulati dal 3 Aprile 2007. Per quelli stipulati prima di tale data, la facolta' di cui sopra puo' essere esercitata solo a condizione che il contratto sia stato in vita per almeno tre anni. In piu', le compagnie assicurative hanno 180gg di tempo dall'entrata in vigore del decreto (2/2/07) per adeguare i vecchi contratti in tal senso. In parole povere, i vecchi contratti potranno rimanere invariati fino ai primi di Agosto 2007, a discrezione della compagnia di assicurazione. Le clausole in contrasto con queste norme sono nulle e -come tali- contestabili, ma non comportano la nullita' del contratto che le contengono.
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