Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 novembre 2007
Domanda 14 novembre 2007
Sono un rivenditore ed ho una domanda molto importante, vendo un bene informatico di cui rispondo io per 24 mesi nel caso particolare un componente hardware, questo dopo un certo tot di passaggi di mano si rompe e mi viene chiesta la garanzia,qui si scopro che e' stato rivenduto un certo tot di volte tra utenti privati le mie domande sono queste.
1) avendo stipulato un contratto con l'utente iniziale voglio avere a che fare solo con lui e quindi il bene deve essere riportato a lui e poi riconsegnato a me senza avere a che fare con terzi estranei alla compravendita tra me e il cliente iniziale anche perche' in fattura c'e' scritto un nome e cognome di un cliente ben preciso e non di uno a me totalmente sconosciuto.
2) tutti questi passaggi di mano potrebbero andare contro la regola del normale utilizzo del bene non sarebbe nei mie diritti chiedere una verifica a centro assistenza del grado di funzionalita' di tale componente?
3) posso mettere dei vincoli se scritti nel contratto che vietino la rivendita del bene se non a possessori di p.iva per tutelarmi (pena la perdita della garanzia) da improfessionalita' di utenti senza p.iva. Vi ringrazio dell'attenzione e spero possiate dare una giusta risposta a tutto per mezzo della vostra professionalita'.
Massimo, da Roma

Risposta ADUC
Premesso -e citiamo una regola generale- che la presenza del vizio dev'essere dimostrata dal consumatore che agisce decorsi sei mesi dall'acquisto e quindi lei -come venditore- puo' utilizzare tutti gli argomenti che ritiene utili per sostenere il contrario, riteniamo che il suo caso esuli da quanto previsto dalla legge in merito semplicemente perche', a quanto capiamo, l'acquisto originario era stato fatto da una ditta, NON da un consumatore. Concordiamo con lei che in merito alla garanzia di legge (codice del consumo art.128 e segg.) conti il rapporto originario (il contratto di vendita) e che eventuali successivi passaggi del bene vedano come venditore altri soggetti, in ogni caso se la vendita originaria ha interessato una ditta (con fattura intestata ad una partita IVA) l'utilizzo della garanzia di legge di due anni e' inequivocabilmente esclusa e si dovra' fare riferimento alle generiche norme del codice civile (art.1490 e segg.) nonche' ad eventuali contratti di garanzia convenzionale.
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