Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
2 aprile 2001
Ho da poco acquistato uno scooter Piaggio 180cc coperto da tre anni di garanzia che sulle moto e’ molto parziale (non include la maggior parte dei pezzi). Leggendo le norme della garanzia allegata (naturalmente dopo averla firmata visto che prima non la pubblicizzano), si evince che per poter usufruire della garanzia, sia per il primo anno che per gli altri due, e’ necessario sottoporsi a tagliandi da effettuare ogni 3.000km piu' il primo a 1.000.
Naturalmente ogni tagliando e’ a pagamento, e il suo costo e’ di circa 200.000 in media.
Per uno come me che fa 18.000km/anno il primo anno, oltre agli 8.000.000 versati per l'acquisto, devo darne un altro 1.400.000 (medio) per i tagliandi.
Quello che Vi chiedo e’ questo:
per il primo anno (e solo per il primo), non c'e’ una norma che obbliga il costruttore a garantire il suo prodotto per difetti di fabbricazione per 365gg.?
Se cosi’ fosse, non c'e’ nessuno obbligo di doversi sottoporre a questa tassazione supplementare.
Resto in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Cordialmente.
Naturalmente ogni tagliando e’ a pagamento, e il suo costo e’ di circa 200.000 in media.
Per uno come me che fa 18.000km/anno il primo anno, oltre agli 8.000.000 versati per l'acquisto, devo darne un altro 1.400.000 (medio) per i tagliandi.
Quello che Vi chiedo e’ questo:
per il primo anno (e solo per il primo), non c'e’ una norma che obbliga il costruttore a garantire il suo prodotto per difetti di fabbricazione per 365gg.?
Se cosi’ fosse, non c'e’ nessuno obbligo di doversi sottoporre a questa tassazione supplementare.
Resto in attesa di un Vostro gentile riscontro.
Cordialmente.
Risposta ADUC
E' la legge che prevede una tutela per un anno: se pero' si e' di fronte a vizi di costruzione.
Conseguentemente, i termini della garanzia speciale offerta dalla ditta -che copre comunque, indipendentemente alla ragione del malfunzionamento- possono essere assoggettati a disposizioni scelte dalla ditta: fermo restando che in caso di vizio di produzione varra' comunque la garanzia di legge, indipendentemente dai tagliandi o meno eseguiti. Certamente puo' non essere facile dimostrare l'esistenza di questi vizi originari: per cui, se si vuole avere la tutela garantita senza necessita' di provare niente, ci si deve assoggettare a certe disposizioni.
Conseguentemente, i termini della garanzia speciale offerta dalla ditta -che copre comunque, indipendentemente alla ragione del malfunzionamento- possono essere assoggettati a disposizioni scelte dalla ditta: fermo restando che in caso di vizio di produzione varra' comunque la garanzia di legge, indipendentemente dai tagliandi o meno eseguiti. Certamente puo' non essere facile dimostrare l'esistenza di questi vizi originari: per cui, se si vuole avere la tutela garantita senza necessita' di provare niente, ci si deve assoggettare a certe disposizioni.
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