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Cara ADUC

Lettera del consumatore

2 novembre 2007
Domanda 2 novembre 2007
Salve, vi chiederei un vostro parere circa il modello che ho predisposto e che vi allego per presentare ricorso al prefetto di Ferrara. Puo' andar bene? Grazie in anticipo.
Giovanni
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RICORSO AL PREFETTO DI Ferrara avverso il verbale di accertamento di violazione /v/07 07 notificato in data...) Il sottoscritto residente in Via ed ivi elettivamente domiciliato, quale proprietario dell'autovettura FIATtargata ricorre avverso il menzionato verbale, notificato in data... e relativo alla violazione dell'art. 142 c. 8 vigente C.d.S. rilevata il giorno... in RACC AUTOSTRAD. FE-P.GARIBALDI, Comune di Masi Torello emesso dal Corpo unico di Polizia Municipale Argenta Masi Torello Portomaggiore Voghiera. Tale atto d'accertamento si palesa illegittimo per i seguenti motivi L'infrazione in questione fu rilevata a mezzo di apparecchio autovelox 104/C-2, come si evince dal verbale di cui si allega copia. Da tale verbale non è affatto evidente la verifica della funzionalità dell'apparecchio Autovelox 104/C-2 che può riferirsi (verbale di corretto montaggio) al massimo solo all'accensione ed all'autocontrollo interno, ma non alla correttezza delle misure effettuate, ovvero al procedimento di taratura (elemento essenziale di qualsiasi manutenzione periodica o riparazione di ogni strumento di misura elettronico).
- Poiché lo strumento elettronico di misurazione della velocità , utilizzato dagli Agenti accertatori, determina delle misurazioni destinate ad avere conseguenze giuridiche è più che evidente come sia assolutamente imprescindibile, in ambito giuridico, che tali misure siano corrette ed attendibili, e quindi che rispondano ai criteri ed alle norme proprie della Metrologia Legale.
- A tal proposito si evidenziano le recenti omologazioni di dispositivi per il controllo della velocità degli autoveicoli:
- Decreto n. 1123 del 16 maggio 2005 (Approvazione del dispositivo rilevatore di velocità Autovelox 104/C-2): Art. 4 - Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo Autovelox 104/C-2sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
- Lo stesso ex Ministero dei Lavori Pubblici, con comunicazione prot. 6050 del 27.9.2000, ha riconosciuto la necessità della taratura dei misuratori di velocità degli autoveicoli presso centri accreditati dal SIT.
- Questo ad evidenziare l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di taratura dei misuratori di velocità, a garanzia della attendibilità delle misure.
- Il principio della necessità della corretta taratura è stato affermato in giurisprudenza nella causa civile n. 531/97 avanti il Tribunale di Lodi, definita con sentenza 363/00 del 22/05/2000 (all. B), nella sentenza n° 4629/04 del Giudice di Pace di Taranto, nella sentenza n° 108/04 del GdP di Porretta Terme, nella sentenza n° 06/05 del GdP di Gonzaga, nella sentenza del GdP di Rovigo n° 642/04, nella sentenza n° 1220/05 del Giudice di Pace di Lecce, nella sentenza sul Velomatic 512 del 29/03/05 del Giudice di Pace di Lecce nonchè nella sentenza 96/05 del Giudice di Pace di Lendinara.
- Particolarmente significative sono le conclusioni del Tribunale di Lodi, nella sentenza 363/00 del 22/05/2000, riportate in pag. 30 dell'allegato B, che così si sintetizzano, sulla base di un'autorevole perizia tecnica redatta dal CTU, dott. Paolo direttore dell'Istituto Galileo Ferraris di Torino: - uno strumento di misura per essere attendibile deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; - nessuna tolleranza forfettaria può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; - non può esistere nessun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali;
- Non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla normativa Nazionale ed Internazionale;
- In assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo (Allegato B, pag. 17).
- Pertanto, nel caso di specie, il Corpo Unico di Polizia Municipale Argenta Masi Torello Portomaggiore - Voghiera è onerato di esibire la documentazione comprovante la legittimità dell'accertamento impugnato, e quindi, con tutta evidenza, tale documentazione non può che essere rappresentata da un valido Certificato di Taratura, rilasciato da un Centro SIT accreditato per la taratura degli Autovelox, così come stabilito dalla normativa e dalle pronunce sopra richiamate.
- In assenza di tale certificato, le rilevazioni dell'apparecchiatura in questione sono da ritenersi ASSOLUTAMENTE INATTENDIBILI, poiché affette da un vizio originario di illegittimità tecnico-giuridica. La perizia relativa alla causa di Lodi 531/97 sopra menzionata ha riscontrato sull'autovelox 104/C-2 possibili errori fino al 15,9% in caso di mancanza di adeguata e periodica taratura (all. B pag. 21) Nel caso in oggetto essendo la velocità contestata pari a 90 Km/h, deducendo il 15,9% (bisogna sempre essere cautelativi nei confronti del cittadino), la velocità finale risulterebbe essere di 89,48 Km/h, e quindi inferiore e comunque non superiore ai 10 Km/h, rispetto al limite imposto di 90 Km/h Non appare inopportuno evidenziare come le risultanze della perizia tecnica di Lodi diventano di riferimento per qualsiasi autovelox 104/C-2, posto che la perizia eseguita ha descritto il meccanismo di funzionamento (che è il medesimo in tutti gli esemplari conformi al modello omologato), e quindi i limiti tecnici ed i margini di errore propri di OGNI modello di autovelox 104/C2. Si richiede infine che l'ill.mo Prefetto in forza del proprio potere di autotutela amministrativa, conoscendo l'intero rapporto giuridico, voglia rilevare d'ufficio anche vizi di legittimità e di merito diversi da quelli denunciati dal ricorrente Tutto ciò premesso e considerato chiede all'Ill.mo Sig. Prefetto adito che, disposta la sospensione di ogni sanzione comminata, voglia:
- annullare il verbale di contestazione impugnato, illegittimo per le ragioni esposte;
- annullare comunque il verbale impugnato ove siano rinvenuti ulteriori e diversi vizi di legittimità o di merito rilevabili d'ufficio. Chiedo altresì di essere ascoltato in merito.

Risposta ADUC
La lettera e' ben scritta e formulata, anche se noi abbiamo dubbi quando si porta come unico motivo quello della taratura.
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