Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

25 ottobre 2007
Domanda 25 ottobre 2007
Vorrei segnalarVi il sito di e-commerce www.monclick.it che, su alcuni prodotti, propone un finanziamento a tasso 0% e TAEG 0% con l'appoggio di Consel Spa. Si devono poi pagare l'imposta di bollo (che non credo sia dovuta su un finanziamento a breve termine se si domicilia l'addebito su un c/c perche' l'imposta e' assolta da quella del c/c) e delle spese di incasso rata variabili da 1,40 euro a 1,90 euro. Io non credo che possa essere pubblicizzato come TAEG 0%. I contratti di Consel sono illegali e Monclick si sta facendo pubblicita' con una concorrenza sleale... cosa ne pensate? Qualcuno puo' fare qualcosa?
Fabio, da Modena

Risposta ADUC
Potrebbe inviarci il link preciso dove sono presenti gli annunci? In ogni cosa, lei stesso potrebbe presentare denuncia per la pubblicita' ingannevole all'Antitrust. A questo link a pagina 94 e incollato qui sotto lo schema per effettuare la segnalazione. Schema di segnalazione di un messaggio pubblicitario.
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Per denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario o l'illiceità di una pubblicità comparativa è sufficiente (come prescritto dal D.P.R. n. 284/20031), una segnalazione su carta semplice, indirizzata a:
Autorità garante della concorrenza e del mercato Piazza G. Verdi, 6/A - 00198 Roma La denuncia deve contenere i seguenti elementi:
1) la qualificazione del denunciante (nome e cognome oppure denominazione sociale, indirizzo, recapito telefonico), la legittimazione alla richiesta e il titolo in base al quale si effettua la denuncia (es. singolo consumatore, associazione di consumatori, concorrente, ecc.);
2) elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta.
Vanno sempre fornite tutte le indicazioni necessarie alla individuazione del
mezzo/luogo/data di diffusione. È necessario inviare una copia o una riproduzione fotografica del messaggio. Per le pubblicità trasmesse in TV o via radio, va specificata l'emittente, il giorno e l'ora di diffusione del messaggio. Per le pubblicità diffuse via internet, va inviata copia delle pagine del sito, nonché indirizzo del sito, giorno e ora del rilevamento. Per le pubblicità telefoniche occorre un resoconto dettagliato della chiamata ricevuta specificando, se possibile, luogo, giorno e ora della telefonata e numero del telefono chiamato;
3) l'indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono riguardare2:
a) non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato, ad esempio, sotto altre forme (pubblicità redazionale, product placement, pubblicità subliminale, offerte di lavoro, e cosí via.);
b) caratteristiche dei prodotti o servizi (disponibilità, natura, composizione, metodo e data di fabbricazione, idoneità agli usi, quantità, descrizione, origine geografica o commerciale, risultati ottenibili con l'uso, prove o controlli, ecc);
c) prezzi e relative modalità di calcolo, condizioni di offerte di beni o servizi;
d) identità, qualificazione, diritti dell'operatore pubblicitario, ovvero dell'autore o committente della pubblicità;
e) uso improprio dei termini garanzia, garantito o simili;
f) pubblicità riguardanti prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori;
g) pubblicità che abusano della credulità o mancanza di esperienza di bambini o adolescenti, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti;
4) richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonché eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di sospensione sospensione provvisoria della pubblicità;
5) firma del denunciante (se si tratta di associazioni di consumatori o concorrenti, è necessaria la sottoscrizione da parte del rappresentante legale).
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