Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

29 marzo 2001
Domanda 29 marzo 2001
Gentile associazione, vorrei sottoporvi un'ennesimo problema riguardante l'atovelox.
due giorni fa mi e' stata notificata un multa fatta con l'autovelox 104/c2 in data 26/novembre/2000.su una strada statale a due corsie per ogni senso di marcia (Lecce-Gallipoli), il limite della velocita' e' di 90km orari. io procedevo secondo i vigili urbani a 91 km. Da premettere che era domenica mattina, ore 10,30 strada praticamente deserta o quasi, e' loro sicuramente nasconti dietro una siepe su un tratto di strada in discesa (presumo che erano li') cosa posso fare? Da premettere che questa e' la seconda multa la precedente mi e' stata elevata perche' andavo 4km piu' del limite, e ho pagato ma questa volta voglio contestare. Quando e troppo e troppo!!
In attesa di vostra risposta, cordiali saluti.

Risposta ADUC
Nel ricordarle che se l'infrazione e' stata commessa, la sua colpa ci sarebbe, le specifichiamo che e' possibile fare una contestazione a fronte di un mancato fermo immediato: sara' poi il giudice a decidere.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg.dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Se clicca qui trova un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg.dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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