Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

13 ottobre 2007
Domanda 13 ottobre 2007
Salve, lavoro in una società addetta al recupero degli insoluti, e, durante uno dei miei contatti finalizzati al sollecito del pag.to di prt di credito al consumo già in mora e con almeno 5 rate impagate, mi sono sentito rispondere da un sig. avv. che, ora, in base alla nuove norme poste a tutela dei consumatori, è possibile esercitare il diritto di recesso anche nell'ambito dei contratti di credito al consumo. Nella fattispecie, la cliente finanzia un trattamento di bellezza ricorrendo al credito al consumo, versa una caparra, fa una prima seduta di trattamento per poi scoprire di esser allergica o intollerante agli strumenti o cosmetici utilizzati, in breve, intollerante al trattamento di rimodellamento estetico, peraltro già finanziato e liquidato al centro estetico. In conclusione, la cliente non ha pagato nemmeno una rata del finanziamento acceso e si è limitata ad inviare una prima raccomandata di recesso, con maganima concessione della caparra in sacrificio. Comunicazioni in seguito suffragate ed assisitite da altre due dell'avv con allegato il certificato medico attestante l'intolleranza della cli al trattamento. Domanda: può la cli esercitare il diritto di recesso? Cosa deve fare la finanziaria? Rivalersi sul convenzionato? La cli aveva di fatto usufruito della prestazione del convenzionato per poi "recedere". Di chi la colpa? Quali gli strumenti tecnico-legali posti a tutela della finanziaria?
Vi ringrazio anticipatamente per quanto saprete suggerirmi.
Stefano

Risposta ADUC
Non e' vero. Quella regola vale solo per il diritto di recesso dei 10gg lavorativi come da codice del consumo per contratti firmati fra consumatore e istituto di bellezza fuori dagli esercizi commerciali o a distanza. Nessuna legge recente o meno parla di diritto di recesso dai contratti di credito al consumo, infatti esplicitamente esclusi dal codice al consumo. Quindi, a meno che non lo preveda il contratto fra consumatore e finanziaria, il consumatore dovra' onorare la sua parte del contratto, pagando le rate.
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