Giovedì 4 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

27 marzo 2001
Domanda 27 marzo 2001
Egregi Signori,
sono cliente Infostrada, con cui ho sottoscritto il contratto per la telefonia fissa denominato "Pronto 1055" e successivamente, i primi giorni di settembre 2000, una "opzione" per la connessione a Internet denominata "libero@sogno", servizio Pronto 1055 offerto da Infostrada S.p.A. che ha ritenuto opportuno modificare unilateralmente, a partire dal 15 aprile 200, e in caso di mancata disdetta dell'opzione entro il 15 Aprile le condizioni contrattuali che disciplinano la fruizione del servizio, violando le stesse condizioni generali di contratto che prevedono l'obbligo di comunicare "comprovate esigenze di carattere tecnico, economico e gestionale" (art.5.1) ai fini dell'efficacia delle variazioni stesse. Inoltre viene disatteso l'impegno di applicare prezzi e canoni migliorativi per il cliente, cosi’ come previsto dall'art.4.1 delle citate condizioni generali di contratto.

Risposta ADUC
Secondo il contratto, il primo punto che si rileva e' che la comunicazione di variazione "si intende" pervenuta, senza che vi siano documenti ufficiali. A meno che l'avviso sia allegato in fattura (dove la prova del ricevimento e' costituita dal pagamento, salvo il caso in cui non voglia utilizzare un diverso bollettino e sostenere di non aver ricevuto comunicazione, ed aver quindi pagato dietro telefonata ad Infostrada), in taluni casi e' possibile contestare lo stesso ricevimento dell'avviso, e di conseguenza la variazione.
Altrimenti, a fronte della durata minima di un anno ed in assenza di prove che la variazione abbia significato un miglioramento del servizio per l'utente (o che' fosse dovuto a imprescindibili ragioni tecniche), puo' pretendere che la variazione decorra solo alla scadenza del primo periodo contrattuale -cioe' dopo i primi 12 mesi.
Per cui, puo' inviare diffida tramite raccomandata A/R, contestando la legittimita' di quanto sopra e dettando un termine di giorni entro cui provvedere alla conferma del rinvio della variazione contrattuale alla fine della scadenza annuale, avvisando che in difetto adira' le vie legali.
Da contratto, pero', prima di far causa e' necessario esperire un tentativo di conciliazione: un giudice potrebbe considerare illegittima questa clausola, ma -per evitare di tentare in piu' uffici- puo' valere la pena fare questa conciliazione e risolvere comunque il problema (chiedendo, appunto, che il termine sia procrastinato alla scadenza).
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →