Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
29 settembre 2007
Cortese Aduc, mesi fa è stato presentato il ricorso allegato, inviandovene una copia per conoscenza. di pace, dott. Ettore di Salò. Lo stesso Giudice ha ricevuto la ricorrente chiedendo come mai faceva così tanti chilometri, ( la multa è stata fatta dai vigili di Idro Bs, e noi abitiamo circa 150 KM) per una multa da 150 euri, poi ha chiesto che lavoro faceva la ricorrente, e ha affermato che le maestre prendono uno stipendio che con quello del marito si poteva permettere di pagare anche le 250 euro e non comunicare i dati di chi era alla guida. Il tutto non verificando il motivo per il quale il vigile non aveva immediatamente contestato la violazione, visto che lo stesso affermava di trovarsi a bordo del proprio veicolo di servizio. Disattendeva la versione della ricorrente, che affermava di aver affiancato un ciclomotore "Ape" ( quei veicoli a tre ruote), e vista l'accensione dell'indicatore di direzione destro di questo, che intendeva svoltare a destra. Oltre, come esplicitatalo nel ricorso, le numerose inesattezze e dubbiamente interpretabili affermazioni nel verbale stesso. Allibito, e anche di più, mi lascia il comportamento di questo Giudice, e sono a chiederVi quali possibilità si propongono a questo punto. Grazie, del vostro interessamento e del vostro apprezzato lavoro.
Giancarlo, da sant'Angelo Lodigiano
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AVVERSO l'accertamento di violazione dell'art. 148 COMMI 12 e 16 del Codice della Strada, eseguito dalla Polizia Locale del Comune di Idro (Bs), Servizio di Polizia Locale Anfo - Idro - Treviso Bresciano, con verbale di contestazione n. 07/2007/S, redatto in data 04 aprile 2007 alle ore 18.56, notificato in seguito, che si allega in copia. PREMETTENDO CHE: 1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe la Polizia Locale contesta le violazioni che avrebbe accertato, identificando con verbale n. 07/2007/S la ricorrente come proprietaria del veicolo, verbale allegato in copia al presente ricorso; 2. Che la ricorrente si trovava a bordo del veicolo in qualità di passeggero alloggiata sul sedile anteriore destro; 3. Che il verbalizzante nell'atto contestato non ha esplicitato in alcun modo la chilometrica della località o della strada dove sia avvenuto l'accaduto, come disposto dall'art. 200 del C.d.S. e relative disposizioni attuative del regolamento all'art. 383, comma 1; 4. Che il verbalizzante nell'atto contestato non ha esplicitato in modo dettagliato in corrispondenza di quale intersezione sia avvenuto l'accaduto, come disposto dall'art. 200 del C.d.S. e relative disposizioni attuative del regolamento all'art. 383, comma 1; 5. Che il verbalizzante nell'atto contestato non ha esplicitato in modo univoco e inequivocabile la direzione della marcia del veicolo, indicando "... direzione veicolo (BS)... (?) ... verso Trento ...", rendendo privo di certezza se si intendesse indicare che la direzione fosse BS (Brescia) oppure verso Trento, località che, dal luogo dell'accertamento, sono in direzione una all'opposto dell'altra; 6. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto nell'atto contestato è stata indicata in modo non corretto la località di residenza della ricorrente, in quanto è stato scritto "... residente a Sant'Angelo Lodigiano indirizzo A. Gramsci, snc ...", fatto inesatto, in quanto la residenza della ricorrente è a Sant'Angelo Lodigiano in Via A. Grandi, snc, come si evince chiaramente dalla carta di circolazione del veicolo tg., e dalla Carta d'Identità, documenti dei quali si allegano al presente ricorso le rispettive copie; 7. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto, come esposto nel precedente punto 5., l'indirizzo al quale il verbale contestato è stato spedito risulta difforme da quello di residenza della ricorrente, come si evince dalla busta della raccomandata A.R., allegata in copia al presente ricorso; 8. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto il verbalizzante nell'atto contestato ha espresso che il tipo veicolo, targa MI6X6831, trattasi "Audi, 80 2.0I", non risultando la denominazione "Audi, 80 2.0I" tra i tipi di veicolo previsti dal Codice della Strada, vedasi art. 47 e 54 C.d.S., ma trattasi, semmai, di nome di fabbrica di veicolo, precisando che, come da definizione estratta dal Codice della Strada, trattasi di veicolo tipo "Autovettura per trasporto di persone", così come risulta dalla Carta di Circolazione allegata in copia al presente ricorso; 9. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto il verbalizzante nell'atto contestato ha raffigurato che "... il veicolo... effettuava il sorpasso di altro veicolo ...", mentre nell'accaduto il veicolo tg, preceduto da un veicolo che esprimeva l'intenzione di svoltare a destra tramite l'attivazione del proprio indicatore di direzione (cd. "freccia") destro, effettuava una marcia per file parallele, lasciando il veicolo che lo precedeva sulla sua destra, al fine di agevolarne la manovra. Si precisa che detta manovra è stata effettuata con la massima prudenza, rispettando le opportune distanze di sicurezza, a moderata velocità, e senza causare disagio alla circolazione e senza nocumento per la propria e altrui incolumità; 10. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto il verbalizzante nell'atto redige che "... la violazione non è stata contestata immediatamente, poiché l'agente era sul veicolo di servizio ...", ma la ricorrente fa rilevare che l'art. 200 del C.d.S. recita che "...la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido ...", ed essendo il verbalizzante in possesso, come da lui stesso dichiarato, di un veicolo di servizio, ed essendo l'andatura di marcia al momento dell'accertamento del veicolo tg. MI6X6831 particolarmente moderata, risulta che l'immediata contestazione era oggettivamente e realisticamente possibile, oltre al fatto che la scusante adotta dal verbalizzante risulta essere assente nell'elenco esemplificativo delle disposizioni attuative del regolamento all'art. 384, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), relative dall'art. 201 del C.d.S. Si fa inoltre rilevare che l'assenza della immediata contestazione non ha tutelato il principio del diritto di difesa e del contraddittorio, ispirato al dovere di correttezza e di trasparenza che sempre debbono ispirare l'Azione della Pubblica Amministrazione, trovando conferme non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di legittimità (cfr. Cass. Civ. 3.4.2001, n. 4010; Cass. Civ. Sez. III, 2.8.2000, n. 10107; Cass. Civ. 18.6.1999, n. 6123; Cass. Civ. 26.2.1988, n. 2042. Ad abundantiam, si riporta altresì la sentenza 6 luglio 2001 n. 475 del Giudice di Pace di Gallarate: "(.) Anche la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/24850/144520/3 del 12.12.2000, ha chiaramente affermato il principio in forza del quale non ci si può ritenere esonerati dall'obbligo della contestazione immediata tutte le volte in cui sia possibile il fermo del veicolo, senza rischio per gli utenti della strada e per gli stessi Agenti della Polizia e che i motivi della deroga all'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione debbono essere chiaramente indicati nel verbale; l'omissione del motivo specifico o la pura e semplice riproduzione del contenuto delle norme, che non possono suffragare le condizioni che giustificano la mancata contestazione, costituiscono causa di annullamento del verbale. (.) In definitiva, la contestazione immediata della violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale assolve alla funzione di tutelare il diritto dell'utente colpito da accertamento di infrazione, consistente non solo nella facoltà di far ricorso all'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria ma anche e soprattutto nella possibilità di giustificarsi immediatamente dopo la rilevazione della violazione e non già a distanza talvolta notevole di tempo, quindi nel suo diritto a fare inserire nel verbale le dichiarazioni a sua difesa.(.)". E' da rilevarsi pertanto incomprensibile ed immotivata la mancata contestazione immediata e contestuale verbalizzazione delle dichiarazioni della ricorrente, infatti non presenti nel verbale stesso. Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l'annullabilita' dell'accertamento per quanto sopra. CHIEDE all'Illustrissimo Signor Giudice di Pace di Salò, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento e delle relative sanzioni amministrative/accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato. Con ossequio.
Giancarlo, da sant'Angelo Lodigiano
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AVVERSO l'accertamento di violazione dell'art. 148 COMMI 12 e 16 del Codice della Strada, eseguito dalla Polizia Locale del Comune di Idro (Bs), Servizio di Polizia Locale Anfo - Idro - Treviso Bresciano, con verbale di contestazione n. 07/2007/S, redatto in data 04 aprile 2007 alle ore 18.56, notificato in seguito, che si allega in copia. PREMETTENDO CHE: 1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe la Polizia Locale contesta le violazioni che avrebbe accertato, identificando con verbale n. 07/2007/S la ricorrente come proprietaria del veicolo, verbale allegato in copia al presente ricorso; 2. Che la ricorrente si trovava a bordo del veicolo in qualità di passeggero alloggiata sul sedile anteriore destro; 3. Che il verbalizzante nell'atto contestato non ha esplicitato in alcun modo la chilometrica della località o della strada dove sia avvenuto l'accaduto, come disposto dall'art. 200 del C.d.S. e relative disposizioni attuative del regolamento all'art. 383, comma 1; 4. Che il verbalizzante nell'atto contestato non ha esplicitato in modo dettagliato in corrispondenza di quale intersezione sia avvenuto l'accaduto, come disposto dall'art. 200 del C.d.S. e relative disposizioni attuative del regolamento all'art. 383, comma 1; 5. Che il verbalizzante nell'atto contestato non ha esplicitato in modo univoco e inequivocabile la direzione della marcia del veicolo, indicando "... direzione veicolo (BS)... (?) ... verso Trento ...", rendendo privo di certezza se si intendesse indicare che la direzione fosse BS (Brescia) oppure verso Trento, località che, dal luogo dell'accertamento, sono in direzione una all'opposto dell'altra; 6. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto nell'atto contestato è stata indicata in modo non corretto la località di residenza della ricorrente, in quanto è stato scritto "... residente a Sant'Angelo Lodigiano indirizzo A. Gramsci, snc ...", fatto inesatto, in quanto la residenza della ricorrente è a Sant'Angelo Lodigiano in Via A. Grandi, snc, come si evince chiaramente dalla carta di circolazione del veicolo tg., e dalla Carta d'Identità, documenti dei quali si allegano al presente ricorso le rispettive copie; 7. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto, come esposto nel precedente punto 5., l'indirizzo al quale il verbale contestato è stato spedito risulta difforme da quello di residenza della ricorrente, come si evince dalla busta della raccomandata A.R., allegata in copia al presente ricorso; 8. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto il verbalizzante nell'atto contestato ha espresso che il tipo veicolo, targa MI6X6831, trattasi "Audi, 80 2.0I", non risultando la denominazione "Audi, 80 2.0I" tra i tipi di veicolo previsti dal Codice della Strada, vedasi art. 47 e 54 C.d.S., ma trattasi, semmai, di nome di fabbrica di veicolo, precisando che, come da definizione estratta dal Codice della Strada, trattasi di veicolo tipo "Autovettura per trasporto di persone", così come risulta dalla Carta di Circolazione allegata in copia al presente ricorso; 9. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto il verbalizzante nell'atto contestato ha raffigurato che "... il veicolo... effettuava il sorpasso di altro veicolo ...", mentre nell'accaduto il veicolo tg, preceduto da un veicolo che esprimeva l'intenzione di svoltare a destra tramite l'attivazione del proprio indicatore di direzione (cd. "freccia") destro, effettuava una marcia per file parallele, lasciando il veicolo che lo precedeva sulla sua destra, al fine di agevolarne la manovra. Si precisa che detta manovra è stata effettuata con la massima prudenza, rispettando le opportune distanze di sicurezza, a moderata velocità, e senza causare disagio alla circolazione e senza nocumento per la propria e altrui incolumità; 10. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto il verbalizzante nell'atto redige che "... la violazione non è stata contestata immediatamente, poiché l'agente era sul veicolo di servizio ...", ma la ricorrente fa rilevare che l'art. 200 del C.d.S. recita che "...la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido ...", ed essendo il verbalizzante in possesso, come da lui stesso dichiarato, di un veicolo di servizio, ed essendo l'andatura di marcia al momento dell'accertamento del veicolo tg. MI6X6831 particolarmente moderata, risulta che l'immediata contestazione era oggettivamente e realisticamente possibile, oltre al fatto che la scusante adotta dal verbalizzante risulta essere assente nell'elenco esemplificativo delle disposizioni attuative del regolamento all'art. 384, comma 1, punti a), b), c), d), e), f), relative dall'art. 201 del C.d.S. Si fa inoltre rilevare che l'assenza della immediata contestazione non ha tutelato il principio del diritto di difesa e del contraddittorio, ispirato al dovere di correttezza e di trasparenza che sempre debbono ispirare l'Azione della Pubblica Amministrazione, trovando conferme non solo nella giurisprudenza di merito, ma anche in quella di legittimità (cfr. Cass. Civ. 3.4.2001, n. 4010; Cass. Civ. Sez. III, 2.8.2000, n. 10107; Cass. Civ. 18.6.1999, n. 6123; Cass. Civ. 26.2.1988, n. 2042. Ad abundantiam, si riporta altresì la sentenza 6 luglio 2001 n. 475 del Giudice di Pace di Gallarate: "(.) Anche la Circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/24850/144520/3 del 12.12.2000, ha chiaramente affermato il principio in forza del quale non ci si può ritenere esonerati dall'obbligo della contestazione immediata tutte le volte in cui sia possibile il fermo del veicolo, senza rischio per gli utenti della strada e per gli stessi Agenti della Polizia e che i motivi della deroga all'obbligo della contestazione immediata dell'infrazione debbono essere chiaramente indicati nel verbale; l'omissione del motivo specifico o la pura e semplice riproduzione del contenuto delle norme, che non possono suffragare le condizioni che giustificano la mancata contestazione, costituiscono causa di annullamento del verbale. (.) In definitiva, la contestazione immediata della violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale assolve alla funzione di tutelare il diritto dell'utente colpito da accertamento di infrazione, consistente non solo nella facoltà di far ricorso all'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria ma anche e soprattutto nella possibilità di giustificarsi immediatamente dopo la rilevazione della violazione e non già a distanza talvolta notevole di tempo, quindi nel suo diritto a fare inserire nel verbale le dichiarazioni a sua difesa.(.)". E' da rilevarsi pertanto incomprensibile ed immotivata la mancata contestazione immediata e contestuale verbalizzazione delle dichiarazioni della ricorrente, infatti non presenti nel verbale stesso. Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l'annullabilita' dell'accertamento per quanto sopra. CHIEDE all'Illustrissimo Signor Giudice di Pace di Salò, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento e delle relative sanzioni amministrative/accessorie, di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato. Con ossequio.
Risposta ADUC
Ma alla fine dell'udienza il giudice ha deciso? Occorre attendere la sentenza, e soprattutto le motivazioni della stessa, per capire se sia il caso o meno di impugnarla.
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