Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
18 settembre 2007
Ho acquistato una autovettura godendo delle agevolazioni fiscali finanziaria 2007 rottamando la mia vecchia auto credendo fosse euro 1. sul libretto di circolazione non c'era annotazione usuale ma una lettera B alla quale corrisonde: autovettura rispondente alla direttiva 91/542/cee e seguenti. Visionando la tabella delle direttive CEE vedo che quella citata determina una autovettura EURO 1. Copia del libretto è stato consegnato al venditore che mi ha applicato lo sconto x rottamazione e acquisto auto nuova euro 4 pari a 800 euro. Nella fattura è esplicitamente citato sconto legge 296 27/12/2006. La fattura è datata 25/6/2007. Oggi 14/9/2007 vengo contattato dal venditore che mi dice:la sua auto rottamata è risultata essere una euro 2 quindi lei non ha diritto alle agevolazioni fiscali. Ci deve rimborsare le 800 euro e non ha diritto all'esenzione bollo per 3 anni. Ho risposto a questo signore che l'errore è solo suo, poichè avrebbe dovuto verificare i requisiti della macchina da rottamare,prima di rottamarla. (Per usufruire dei benefici... sono a carico del venditore le pratiche... autocertificazione..." e la conformita dello stesso-veicolo da demolire-ai requisiti stabiliti dalla legge) poichè il venditore non ha fatto i dovuti controlli ante rottamazione posso ora ignorare la sua richiesta? La mia auto euro 4 è ugualmente esente da bollo per i prossimi 3 anni?
Guido, da Venezia
Guido, da Venezia
Risposta ADUC
Abbiamo or ora risposto ad un suo precedente quesito analogo (inviato con un altro indirizzo e-mail), solo che adesso notiamo che riporta una direttiva diversa dall'altra, e quindi ci costringe a cambiare la nostra risposta, rendendo inutile la precedente. Mentre la direttiva 91/441/CEE infatti e' attribuibile esclusivamente agli Euro1, la 91/542/cee riguarda ANCHE gli Euro 2, piu' precisamente il punto A per gli Euro1 e il punto B per gli Euro2. Se sul libretto e' riportata QUESTA direttiva con specificato il punto B, quindi, il veicolo e' EURO2 e benche' l'errore sia imputabile al concessionario -a cui potra', se ritiene, chiedere il risarcimento di un danno- i benefici NON possono essere goduti e decadono. Sulle direttive puo' trovare notizia presso il dipartimento dei trasporti terrestri (ex motorizzazione) o sul sito dell'Aci al link: clicca qui
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