Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

21 marzo 2001
Domanda 21 marzo 2001
Tipo_Form. . . . . . . . . . . . . CONSIGLI
RICHIESTA. . . . . . . . . . . . . Salve ho preso una multa contestatami subito ma con apparecchio mod telelaser lt 1 20-20 che viene puntato da un singolo vigile urbano, mi chiedo facendo una misurazione frontale come fa l'apparecchio a stabilire se io ho fatto un certo tratto di strada a 69km/h invece di 50km/h (assurdo!!!)in una strda periferica oppure io ho ecceduto nella velocita per pochi istanti in una accelerazione progressiva per un cambio di marcia per esempio, inoltre e’ facoltativo mettere cartelli di limite di velocita alle intersezioni di queste strade a due corsia alla periferia dei centri abitati? O e’ sottinteso che tutti devono sapere che tipo di strada e’ anche fuori dai caseggiati infine al mio discutere al momento della firma verbale io ho detto al vigile pensavo fosse una strada da 70 km/h lui mi ha risposto che in fondo alla strada c'era il cartello io sono ripassato piu volte ma in nessuno di questi spezzoni di viale a due corsie esiste un cartello di velocita’ a 50 km, posso contestare qualche cosa o e’ inutile? Inoltre pensavo col puntamento al laser da parte di un operatore arrivando altre auto e’ corretto il rilevamento o il vigile ferma l'auto che gli pare visto che non conoscevo l'esistenza di questo telelaser senza rilevamento fotografico mi faccio molte domande.
Grazie per un eventuale risposta.

Risposta ADUC
La velocita' rilevata dovrebbe essere giusta: cio' che puo' contestare e' se il vigile abbia rilevato l'eccesso della macchina giusta, visto che e' lui a dover "cliccare" (ved. Sentenza 196/00 GdP di Padova: http://www. difensore. it). Se si tratta di periferia, la velocita' e' 50km/h sino a che non c'e' l'indicazione di fine.
Tenga sempre presente che ricorrere, anche con validi motivi, non da' certezze assolute: e' un legittimo tentativo.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone l'atto dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa.
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →