Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 settembre 2007
Domanda 7 settembre 2007
Dopo l'entrata in vigore del D.L. 117/07 del 04/08/07 il rifiuto di sottoporsi all'alcool test comporta una multa da euro 2.500 a euro 10.000 oltre alla sospensione della patente per 6 mesi. La dr.ssa Rita Sabelli nella SCHEDA PRATICA - PATENTE DI GUIDA: REVISIONE, RITIRO, SOSPENSIONE, REVOCA scrive che "il termine di 15 giorni per l'emissione dell'ordinanza da parte della e' ordinatorio ecc. ecc. (vedi scheda). Piu' avanti nella pagina 2 di 2 nel secondo periodo evidenziato con ATTENZIONE aggiunge tra l'altro - l'inerzia della P.A. e' causa di decadenza della sanzione che non potra' essere applicata (mentre la sanzione principale segue il suo iter). Per motivi di lavoro, sono un giornalista che sta' svolgendo una serie di ricerche sul nuovo D.L. del 4 agosto scorso, sarei estremamente grato alla dr.ssa Rita Sabelli se mi facesse conoscere la norma legislativas o altra legge o circolare che suffraga il disposto da Leri citato sull'inerzia della P.A. ovverosia nel caso specifico della Prefettura. In attesa invio i miei piu' cordiali saluti Antonio, da Viterbo

Risposta ADUC
La norma in questione e' chiaramente riportata sulla scheda pratica da lei nominata. Si tratta dell'art.218 del codice della strada che chiaramente cita "Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura". Come specificato nella scheda, perche' la sanzione accessoria decada e' necessario che venga chiesta, al compimento del termine previsto (che diventa, in pratica, di 20 giorni aggiungendo i 5 a disposizione dell'agente che ha provveduto al ritiro per l'invio del documento al prefetto), la restituzione del documento con apposita istanza. Se cio' non avviene l'ordinanza potrebbe essere emessa anche successivamente. Ha risposto Rita Sabelli, non dr.ssa ma semplice consulente dell'Aduc.
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