Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 settembre 2007
Mi sto apprestando a fare ricorso contro la confisca del motorino per violazione dell'art 171 verbalizzata prima del 29/11/06. Nel vs. modulo di ricorso a giudice di pace nel secondo paragrafo dopo" e Visto che" affermate che nelle sanzioni amministrative non vige il principio della retroattivita' delle disposizioni piu' favorevoli al reo e richiedete una rimessione degli atti alla Corte Costituzionale. Chiedo se questa impostazione tiene conto dell'ordinanza della Corte Costituzionale n.453 de 3/1/07 che ha rimesso gli atti ai giudici remittenti per una rinnovata valutazione delle questioni di incostituzionalita' dell'art.213,comma 5,del CdS alla luce della novazione normativa. Come conseguenza di cio' i giudici di pace hanno proceduto all'accoglimento dei ricorsi applicando, se non ho capito male, proprio il principio della retroattivita' delle disposizioni piu' favorevoli al reo sulla base delle sentenze della Corte di Cassazione n. 4924 dello 07/03/05 e n.92 del 9/1/96.Cito per tutte la decisione del giudice di Pozzuoli (NA) (reperibile sul sito www.ricercagiuridica.com/) secondo il quale le sentenze citate della Cassazione "hanno affermato:
-in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi (dalla confisca al fermo ? ndr) i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano,anche in difetto di apposite norme transitorie,sottratti a qualsiasi sanzione,ma -in considerazione della ratio legis,che e' quella di attenuare,non gia' di eliminare,la sanzione per un fatto che rimane illecito,trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti,per un verso,il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta piu' favorevole al reo (art 2 c.3 CP) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo;per altro verso l'art.40 L24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale,non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa,ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione,anche successivi,in difetto di apposita disciplina transitoria;
-anche le disposizioni della legge 689/81 dettate,diversamente dai principi generali di cui ai primi dodici articoil,in riferimento agli specifici casi casi di depenalizzazione operati dalla medesima legge,possono trovare applicazione nelle depenalizzazioni disposte da leggi successive,nelle quali sia ravvisabile una lacuna normativa contrastante con le loro finalita'. Tutto cio' premesso,questo giudicante ritiene,alla luce della predetta normativa e dell'ordinanza della Corte Costituzionale l'applicabilita' del nuovo regime piu' favorevole alle violazioni commesse in data anteriore in quanto la nuova legge ha inteso sanare i precedenti illeciti ed alleggerire la punizione dei responsabili...". Grato di un vs. riscontro.
Guido
-in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi (dalla confisca al fermo ? ndr) i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano,anche in difetto di apposite norme transitorie,sottratti a qualsiasi sanzione,ma -in considerazione della ratio legis,che e' quella di attenuare,non gia' di eliminare,la sanzione per un fatto che rimane illecito,trova comunque applicazione quella amministrativa. Infatti,per un verso,il principio dell'applicazione della norma sopravvenuta piu' favorevole al reo (art 2 c.3 CP) si riferisce anche al caso di trasformazione dell'illecito penale in illecito amministrativo;per altro verso l'art.40 L24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale,non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa,ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione,anche successivi,in difetto di apposita disciplina transitoria;
-anche le disposizioni della legge 689/81 dettate,diversamente dai principi generali di cui ai primi dodici articoil,in riferimento agli specifici casi casi di depenalizzazione operati dalla medesima legge,possono trovare applicazione nelle depenalizzazioni disposte da leggi successive,nelle quali sia ravvisabile una lacuna normativa contrastante con le loro finalita'. Tutto cio' premesso,questo giudicante ritiene,alla luce della predetta normativa e dell'ordinanza della Corte Costituzionale l'applicabilita' del nuovo regime piu' favorevole alle violazioni commesse in data anteriore in quanto la nuova legge ha inteso sanare i precedenti illeciti ed alleggerire la punizione dei responsabili...". Grato di un vs. riscontro.
Guido
Risposta ADUC
La ringraziamo della sua segnalazione, che pubblichiamo.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti