Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

20 marzo 2001
Domanda 20 marzo 2001
Sono titolore di una licenza di passo carrabile sulla s.p. Anguillarese, rilasciata dalla Provincia negli anni ''70. Sino al '94 ho pagato regolarmente i bollettini annuali che la Provincia mi inviava per la tassa relativa che si configura come una tassa di occupazione aree pubbliche. Dal 1994, non ho più ricevuto bollettini e di conseguenza non ho più pagato la tassa, considerando anche che l'art.44 del D.lgs.507 del 15-11-1993, a cui si fa riferimento per la tassazione, riporta il
principio della non assoggettabilità alla tassa di occupazione del suolo pubblico dei semplici accessi 'a raso' come il mio, che si aprono direttamente sulla via, senza cioè particolari manufatti, ricadenti su area pubblica, atti a facilitare l'accesso.
Nel 1999, mi perviene un avviso della Provincia con bollettino allegato, in cui si dice che dal 1994 il Consiglio Provinciale ha deliberato il raddoppio della tassa in oggetto, per cui sono invitato a pagare gli arretrati e relativa mora degli importi
previsti. Facendo riferimento a quanto detto ed alle risoluzioni n.220 e 225/E del Ministero delle Finanze che sanciscono ulteriormente l'intassabilità dei passi carrabili 'a raso' inoltro ricorso alla Comm.ne Provinciale contro il provvedimento. Esso
risulta manifestamente iniquo, in quanto l'amministrazione provinciale conosce bene la situazione relativa al tratto di via Anguillarese lungo il quale è situato il mio passo carrabile, che è evidentemente priva di marciapiedi e sistemi di drenaggio
delle acque piovane che potrebbero configurare occupazione suolo pubblico. Non c'è stata nemmeno richiesta da parte mia di esposizione di cartello di divieto di sosta che possa giustificare l'imposizione della tassa. Ora poichè la Commissione ha respinto
clamorosamente il mio ricorso, senza peraltro informarmi delle motivazioni, chiedo quale sia la strada migliore per far valere le mie giuste ragioni.

Risposta ADUC
Dovrebbe esperire ricorso alla Commissione regionale tributaria, ma e' indispensabile conoscere le ragioni di questo rigetto: in caso contrario, non c'e' la possibilita' di contestare concretamente. Dunque, acquisisca le motivazioni e provveda poi -valutandone pero' le ragioni- a ricorrere in opposizione.
Non conoscendo le ragioni del rigetto, non si puo' ne' contestare ne' valutare niente.
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