Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
19 marzo 2001
Subject: Multe autovelox - Nuova sentenza della Cassazione n. 2494
Cara ADUC,
a seguito di un verbale della Polizia Municipale recapitatomi nel dicembre scorso per eccesso di velocita' (superiore ai 10 km/h ed inferiore ai 40 km/h) sulla strada sopraelevata di Genova (due corsie su due carreggiate separate senza uscite, limite dei 60 km/h improponibile) con rilevamento effettuato lo scorso agosto (ore 00:33), ho seguito i vostri preziosissimi consigli ricorrendo al giudice di pace ed ho ottenuto una udienza per il prossimo giugno.
Innanzi tutto vi volevo segnalare che la cancelleria di GE presso la quale mi sono domiciliato (io risiedo a MI) non fornisce informazioni telefoniche riguardo la data dell'udienza, per cui per evitare viaggi a vuoto a GE ho dovuto chiedere piaceri ad amici del posto perche' si andassero ad informare. Fosse successo in altra citta' dove non ho conoscenze, sarebbe stato effettivamente un problema. E' un dovere della cancelleria dare questo tipo di informazioni telefonicamente?
Avrei poi un paio di domande:
1) Pensando che il verbale fosse ''sospeso'' in attesa di giudizio, non l'ho pagato entro i 60 giorni. Da vostra recente corrispondenza temo che andasse comunque pagato. Come si riesce a scoprire se la sospensione e' stata accettata? In caso di esito del ricorso sfavorevole dovro' quindi pagare il doppio della pena piu' spese procedurali? Se l'avessi pagato avrei eventualmente pagato in piu' solo le spese procedurali? In caso di ricorso positivo il verbale gia' pagato verrebbe rimborsato?
2) la giustificazione apportata dalla Polizia Municipale per la non immediata contestazione dell'infrazione e' stata: ''non essendo disponibile altro personale incaricato della contestazione della violazione''. L'apparecchio di rilevazione era di tipo Autovelox 104/C integrato da fotocamera. A seguito della sentenza della Cassazione n. 2494 sembra che la mancata contestazione sia valida ed ammessa in caso di utilizzo di vecchi modelli di Autovelox o se sono riportate le modalita' di organizzazione del servizio su strada a giustificazione della mancata contestazione immediata. Sinceramente la 2494 mi sembra ulteriormente tutelare gli abusi delle cosiddette ''forze dell'ordine'' senza fare troppa chiarezza. Potreste darmi qualche delucidazione in proposito? Il modello 104/C e' di vecchia o nuova generazione? La giustificazione apportata dalla Polizia Municipale, benche' assurda (se si mettono a controllare il traffico dovrebbero farlo con personale adeguato), potrebbe essere sufficiente per rientare nel campo di applicazione della 2494?
Grazie infinite dell'aiuto e buon lavoro! !
Cara ADUC,
a seguito di un verbale della Polizia Municipale recapitatomi nel dicembre scorso per eccesso di velocita' (superiore ai 10 km/h ed inferiore ai 40 km/h) sulla strada sopraelevata di Genova (due corsie su due carreggiate separate senza uscite, limite dei 60 km/h improponibile) con rilevamento effettuato lo scorso agosto (ore 00:33), ho seguito i vostri preziosissimi consigli ricorrendo al giudice di pace ed ho ottenuto una udienza per il prossimo giugno.
Innanzi tutto vi volevo segnalare che la cancelleria di GE presso la quale mi sono domiciliato (io risiedo a MI) non fornisce informazioni telefoniche riguardo la data dell'udienza, per cui per evitare viaggi a vuoto a GE ho dovuto chiedere piaceri ad amici del posto perche' si andassero ad informare. Fosse successo in altra citta' dove non ho conoscenze, sarebbe stato effettivamente un problema. E' un dovere della cancelleria dare questo tipo di informazioni telefonicamente?
Avrei poi un paio di domande:
1) Pensando che il verbale fosse ''sospeso'' in attesa di giudizio, non l'ho pagato entro i 60 giorni. Da vostra recente corrispondenza temo che andasse comunque pagato. Come si riesce a scoprire se la sospensione e' stata accettata? In caso di esito del ricorso sfavorevole dovro' quindi pagare il doppio della pena piu' spese procedurali? Se l'avessi pagato avrei eventualmente pagato in piu' solo le spese procedurali? In caso di ricorso positivo il verbale gia' pagato verrebbe rimborsato?
2) la giustificazione apportata dalla Polizia Municipale per la non immediata contestazione dell'infrazione e' stata: ''non essendo disponibile altro personale incaricato della contestazione della violazione''. L'apparecchio di rilevazione era di tipo Autovelox 104/C integrato da fotocamera. A seguito della sentenza della Cassazione n. 2494 sembra che la mancata contestazione sia valida ed ammessa in caso di utilizzo di vecchi modelli di Autovelox o se sono riportate le modalita' di organizzazione del servizio su strada a giustificazione della mancata contestazione immediata. Sinceramente la 2494 mi sembra ulteriormente tutelare gli abusi delle cosiddette ''forze dell'ordine'' senza fare troppa chiarezza. Potreste darmi qualche delucidazione in proposito? Il modello 104/C e' di vecchia o nuova generazione? La giustificazione apportata dalla Polizia Municipale, benche' assurda (se si mettono a controllare il traffico dovrebbero farlo con personale adeguato), potrebbe essere sufficiente per rientare nel campo di applicazione della 2494?
Grazie infinite dell'aiuto e buon lavoro! !
Risposta ADUC
Sia per le date d'udienza che per l'accettazione o meno della sospensione, occorrerebbe informarsi presso la cancelleria (ci risulta strano che siano cosi' indisponibili, tuttavia non e' che siano obbligati formalmente a dare informazioni per telefono: e' solo che -trattandosi di Uffici abbastanza informali- risulta veramente strano il contrario).
Pagando entro i 60gg., si evitava -in caso di non accoglimento- il raddoppio. Tuttavia, poiche' il ricorso prevede la richiesta di sospensione, lei potra' ancora ottenerla in giudizio -anche a seguito di rigetto- rimanendo cosi' sulla cifra non raddoppiata: mentre la sospensione entro i 60gg. e' auspicabile, quella emessa oltre e' rischiosa poiche' -se non viene accettata- c'e' appunto il raddoppio ormai inevitabile.
In caso di pagamento, avrebbe potuto farsi rimborsare sulla base della sentenza.
Le spese procedurali sono comunque previste.
La non disponibilita' di personale, non viene ritenuta una giustificazione sufficiente per omettere la contestazione immediata dell'infrazione: la volontarieta' di questa omissione, risulta infatti lesiva, in quanto non accidentale -e dunque contestabile (se hanno un apparecchio che consente il rilievo, e scelgono volontariamente di non utilizzarlo, non possono scaricarle a lei le conseguenze).
Pagando entro i 60gg., si evitava -in caso di non accoglimento- il raddoppio. Tuttavia, poiche' il ricorso prevede la richiesta di sospensione, lei potra' ancora ottenerla in giudizio -anche a seguito di rigetto- rimanendo cosi' sulla cifra non raddoppiata: mentre la sospensione entro i 60gg. e' auspicabile, quella emessa oltre e' rischiosa poiche' -se non viene accettata- c'e' appunto il raddoppio ormai inevitabile.
In caso di pagamento, avrebbe potuto farsi rimborsare sulla base della sentenza.
Le spese procedurali sono comunque previste.
La non disponibilita' di personale, non viene ritenuta una giustificazione sufficiente per omettere la contestazione immediata dell'infrazione: la volontarieta' di questa omissione, risulta infatti lesiva, in quanto non accidentale -e dunque contestabile (se hanno un apparecchio che consente il rilievo, e scelgono volontariamente di non utilizzarlo, non possono scaricarle a lei le conseguenze).
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