Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

18 marzo 2001
Domanda 18 marzo 2001
Vi scrivo per chiedervi se e’ possibile contestare una multa per eccesso di velocita’ rilevata con un autovelox mod. Velomatic 512 della Eltraff (che secondo la casa costruttrice permette la visualizzazione del limite di superamento della velocita’ qualche decimo di secondo dopo il passaggio della vettura e quindi non ha bisogno dello sviluppo della foto per verificare la velocita’) e se e’ possibile contestare il fatto che sul verbale quale motivo della mancata immediata contestazione e’ riportato testualmente: "La violazione non e’ stata contestata immediatamente (Art 384 DPR 16/12/1992 Nr 495) in quanto l'apparecchiatura di rilevamento ha consentito la determinazione dell'illecito da parte del'agente addetto al servizio, quando il veicolo oggetto di rilievo, era ormai distante dal punto di accertamento e comunque nell'impossibilita’ ad essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". Ora mi sembra che questa dicitura sia una semplice riproduzione del testo di legge e non specifichi affatto il motivo reale della mancata contestazione immediata. Inoltre il DPR n 610/1996 non aveva cambiato la congiunzione e di "in tempo utile e nei modi regolamentari" con una o, poiche’ molti automobilisti avevano vinto molti ricorsi alla magistratura perche’, pur essendo vero che non era possibile fermarli "in tempo utile", era altrettanto vero che potevano essere fermati "nei modi regolamentari", cioe’ da una pattuglia posta successivamente ad Autovelox? La congiunzione e insomma dava spazio a una interpretazione cumulativa dei modi per contestare immediatamente la contravvenzione.
Grazie per la cortese attenzione e per i vostri preziosi consigli.

Risposta ADUC
Si', e' possibile: le considerazioni che lei fa in merito alla contestabilita' sono esatte. Restera' comunque al giudice la valutazione definitiva del caso specifico: certezze non ce ne sono.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Qui e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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