Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
6 agosto 2007
Buon giorno, mi rivolgo a voi dopo aver letto la nota dell'aduc relativa alla richiesta di contribuzione per anziani e disabili ai parenti relativamente alla retta della casa di riposo.
Da quanto ho inteso gli enti pubblici a partire dall'anno 2000 non possono piu' pretendere contributi economici dai parenti non conviventi con gli assistiti, ne' dai congiunti, inclusi quelli conviventi.
La mia situazione: mia suocera percepisce pensione di invalidita' civile (la minima) e assegno di sussistenza (l'accompagnatoria come la chiamano) e ora, dopo l'ennesimo ricovero in ospedale e' definitivamente allettata e ingestibile a casa (vive con mio suocero, invalido anche lui con pensione di invalidita' civile come la moglie). Ci vediamo costretti a ricoverarla in una casa di riposo, attrraverso le strutture sociali (assistente sociale del comune di Villadose (RO) dove risiediamo e ASL 18 di Rovigo. Poiche' pero' mia suocera non riesce con la sua pensione e l'assegno d'accompagnamento che percepisce a coprire l'intera retta, l'assistente sociale del comune sostiene che siamo noi- cioe' mio marito, mai cognata e i rispettivi coniugi, tenuti ad integrarla, perche' mio suocero e' pensionato invalido civile con reddito molto basso.
Ora mi chiedo, dopo aver letto quanto scritto dal Dott. Aldo Ancona, direttore generale dell'assessorato el Diritto alla Salute della regione Toscana, se lì Als o il Comune di Villadose hanno il diritto di chiedere a mio marito e amia cognata nonche' a me quale coniuge in regime di comunione dei beni con mio marito, la copertura della retta della casa di riposo in cui mia suocera ha chiesto di essere inserita una volta dimessa dall'ospedale. A chi posso rivolgermi per una consulenza nella zona di Rovigo o Adria (RO)? Vi sarei grata per una risposta.
Laura, da Villadose/Rovigo
Da quanto ho inteso gli enti pubblici a partire dall'anno 2000 non possono piu' pretendere contributi economici dai parenti non conviventi con gli assistiti, ne' dai congiunti, inclusi quelli conviventi.
La mia situazione: mia suocera percepisce pensione di invalidita' civile (la minima) e assegno di sussistenza (l'accompagnatoria come la chiamano) e ora, dopo l'ennesimo ricovero in ospedale e' definitivamente allettata e ingestibile a casa (vive con mio suocero, invalido anche lui con pensione di invalidita' civile come la moglie). Ci vediamo costretti a ricoverarla in una casa di riposo, attrraverso le strutture sociali (assistente sociale del comune di Villadose (RO) dove risiediamo e ASL 18 di Rovigo. Poiche' pero' mia suocera non riesce con la sua pensione e l'assegno d'accompagnamento che percepisce a coprire l'intera retta, l'assistente sociale del comune sostiene che siamo noi- cioe' mio marito, mai cognata e i rispettivi coniugi, tenuti ad integrarla, perche' mio suocero e' pensionato invalido civile con reddito molto basso.
Ora mi chiedo, dopo aver letto quanto scritto dal Dott. Aldo Ancona, direttore generale dell'assessorato el Diritto alla Salute della regione Toscana, se lì Als o il Comune di Villadose hanno il diritto di chiedere a mio marito e amia cognata nonche' a me quale coniuge in regime di comunione dei beni con mio marito, la copertura della retta della casa di riposo in cui mia suocera ha chiesto di essere inserita una volta dimessa dall'ospedale. A chi posso rivolgermi per una consulenza nella zona di Rovigo o Adria (RO)? Vi sarei grata per una risposta.
Laura, da Villadose/Rovigo
Risposta ADUC
Come già detto, l'art. 54 della legge 289/02 dispone che i costi delle rette per gli anziani non AUTOSUFFICENTI RICOVERATI NELLE RSA sono a carico per il 50% del SSN e per il 50% del Comune (con l'eventuale compartecipazione dell'assistito in base al valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) calcolato sui redditi, in questo caso suoi e del marito.
Ricordo che nel calcolo ISEE non rientrano nè l'indennità di accompagnamento (accompagnatoria ne la pensione sociale), però l'indennità di accompagnamento va per legge alla struttura che assiste l'anziano.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
Gianfranco Mannini
Ricordo che nel calcolo ISEE non rientrano nè l'indennità di accompagnamento (accompagnatoria ne la pensione sociale), però l'indennità di accompagnamento va per legge alla struttura che assiste l'anziano.
Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento
Gianfranco Mannini
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