Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
17 marzo 2001
Tipo_Form. . . . . . . . . . . . . CONSIGLI
RICHIESTA. . . . . . . . . . . . . Vi scrivo per chiedervi cortesemente un consiglio:
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità (+14 Km/h), infrazione riscontrata con l'apparecchiatura AUTOVELOX tipo 104/C2, dalla polizia municipale di Comerio (VA).
Ho letto, in più risposte, che questo tipo di apparecchio permette l'immediata verifica della velocità, e perciò, vi riporto quanto verbalizzato:
"(...) non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal luogo di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". . . Inoltre, è stato scritto:
"(...) e' stato impossibile predisporre altra pattugila con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione in quanto il servizio P. M. di Comerio è dotato di un unico agente addetto al funzionamento e controllo del misuratore di velocità (...)
In base a quanto da loro scritto, posso far ricorso? (soprattutto per il motivo, difficilmete da me compreso, che una Polizia Municipale installi un apparecchio AUTOVELOX solo a titolo di 'obolo' dei passanti, cioè atto a rimpinguare le casse dei comuni. Questo, a parer mio, è avvalorato dal fatto che, essendoci un solo funzionario di P. M. , come scritto nel verbale, dà per scontato che non si possa procedere alla contestazione immediata).
Ringraziandovi anticipatamente per la risposta, cordialmete vi saluto.
RICHIESTA. . . . . . . . . . . . . Vi scrivo per chiedervi cortesemente un consiglio:
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità (+14 Km/h), infrazione riscontrata con l'apparecchiatura AUTOVELOX tipo 104/C2, dalla polizia municipale di Comerio (VA).
Ho letto, in più risposte, che questo tipo di apparecchio permette l'immediata verifica della velocità, e perciò, vi riporto quanto verbalizzato:
"(...) non è stato possibile procedere alla contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal luogo di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". . . Inoltre, è stato scritto:
"(...) e' stato impossibile predisporre altra pattugila con l'esclusivo compito di procedere alla contestazione in quanto il servizio P. M. di Comerio è dotato di un unico agente addetto al funzionamento e controllo del misuratore di velocità (...)
In base a quanto da loro scritto, posso far ricorso? (soprattutto per il motivo, difficilmete da me compreso, che una Polizia Municipale installi un apparecchio AUTOVELOX solo a titolo di 'obolo' dei passanti, cioè atto a rimpinguare le casse dei comuni. Questo, a parer mio, è avvalorato dal fatto che, essendoci un solo funzionario di P. M. , come scritto nel verbale, dà per scontato che non si possa procedere alla contestazione immediata).
Ringraziandovi anticipatamente per la risposta, cordialmete vi saluto.
Risposta ADUC
Il fatto che loro abbiano adibito un solo agente al rilevatore, non puo' essere addebitato agli utenti: i quali -incolpevoli- dovrebbero cosi' scontare una decisione soggettiva dell'Ente. Per quanto concerne il rilievo, sarebbe comunque effettuabile immediatamente: non rileva il fatto che la foto sia emessa contestualmente al rilievo stesso, ma che questo sia effettuabile. Non c'e', comunque, alcuna certezza: e' il giudice, che valutera'.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200. 000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200. 000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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