Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 marzo 2001
Subject: Modifica regime di erogazione servizio "libero@sogno" e relativo aggravio del canone mensile.
Spett. Customer Care Infostrada,
ho ricevuto nella mattinata di oggi una vostra comunicazione che segnala la modifica del regime di erogazione del servizio "libero@sogno" a fronte di un sensibile aggravio del suo canone mensile.
La prima reazione personale è stata sconcerto: poi delusione.
Le motivazioni derivano dalla semplice constatazione che un beneficio consistente in due ore e mezza in più, non giustifica affatto un aggravio del canone di una cifra poco inferiore al suo importo originario (da 20.000 + iva a 35.000 + iva).
Nonostante sia naturalmente previsto dal contratto, l'imposizione di una modifica così sensibile delle sue condizioni mi appare un'atteggiamento francamente deludente, che riporta noi consumatori alle atmosfere da vecchio regime SIP/Telecom, ove il consumatore era un numero di telefono e nient'altro.
Inoltre, le spiegazioni fornite dai vostri (gentilissimi) operatori riguardo le suddette variazioni ("...in tal modo si è voluta creare una situazione di parità di trattamento tra tutti i consumatori...") mi appaiono francamente fragili ed inconsistenti.
Come da Condizioni Generali di Contratto al punto 5.1 ritengo di aver diritto a chiare indicazioni in forma scritta che descrivano le "...sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali..." che giustifichino le succitate modifiche. Insufficiente, in tal senso, la comunicazione giuntami oggi, che si limita a notificare, entro i previsti 30 giorni, le variazioni in oggetto.
In attesa di un vostro chiarimento in merito, porgo Distinti Saluti.
Spett. Customer Care Infostrada,
ho ricevuto nella mattinata di oggi una vostra comunicazione che segnala la modifica del regime di erogazione del servizio "libero@sogno" a fronte di un sensibile aggravio del suo canone mensile.
La prima reazione personale è stata sconcerto: poi delusione.
Le motivazioni derivano dalla semplice constatazione che un beneficio consistente in due ore e mezza in più, non giustifica affatto un aggravio del canone di una cifra poco inferiore al suo importo originario (da 20.000 + iva a 35.000 + iva).
Nonostante sia naturalmente previsto dal contratto, l'imposizione di una modifica così sensibile delle sue condizioni mi appare un'atteggiamento francamente deludente, che riporta noi consumatori alle atmosfere da vecchio regime SIP/Telecom, ove il consumatore era un numero di telefono e nient'altro.
Inoltre, le spiegazioni fornite dai vostri (gentilissimi) operatori riguardo le suddette variazioni ("...in tal modo si è voluta creare una situazione di parità di trattamento tra tutti i consumatori...") mi appaiono francamente fragili ed inconsistenti.
Come da Condizioni Generali di Contratto al punto 5.1 ritengo di aver diritto a chiare indicazioni in forma scritta che descrivano le "...sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali..." che giustifichino le succitate modifiche. Insufficiente, in tal senso, la comunicazione giuntami oggi, che si limita a notificare, entro i previsti 30 giorni, le variazioni in oggetto.
In attesa di un vostro chiarimento in merito, porgo Distinti Saluti.
Risposta ADUC
La sua contestazione deve avvenire tramite raccomandata A/R, dettando un termine entro cui risponderle e minacciando di adire, in caso contrario, le vie legali.
Per quanto concerne la contestabilita' o meno, dipende dal tipo di accordo contrattuale di riferimento. Se il servizio ha una durata minima, in tal caso non c'e' un periodo minimo di riferimento e conseguentemente le condizioni contrattuali possono essere modificate in termini liberi, purche' con adeguato preavviso, senza dover rispettare limiti prefissati.
A seconda del caso, potra' dunque recedere -in caso non apprezzi le condizioni- oppure potra' contestare il comportamento giudicato illegittimo (se il periodo minimo di durata fosse previsto), tramite raccomandata A/R e poi rivolgendosi al giudice di pace.
Per quanto concerne la contestabilita' o meno, dipende dal tipo di accordo contrattuale di riferimento. Se il servizio ha una durata minima, in tal caso non c'e' un periodo minimo di riferimento e conseguentemente le condizioni contrattuali possono essere modificate in termini liberi, purche' con adeguato preavviso, senza dover rispettare limiti prefissati.
A seconda del caso, potra' dunque recedere -in caso non apprezzi le condizioni- oppure potra' contestare il comportamento giudicato illegittimo (se il periodo minimo di durata fosse previsto), tramite raccomandata A/R e poi rivolgendosi al giudice di pace.
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