Sabato 6 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 marzo 2001
Domanda 16 marzo 2001
Subject: Modifica regime di erogazione servizio "libero@sogno" e relativo aggravio del canone mensile.
Spett. Customer Care Infostrada,
ho ricevuto nella mattinata di oggi una vostra comunicazione che segnala la modifica del regime di erogazione del servizio "libero@sogno" a fronte di un sensibile aggravio del suo canone mensile.
La prima reazione personale è stata sconcerto: poi delusione.
Le motivazioni derivano dalla semplice constatazione che un beneficio consistente in due ore e mezza in più, non giustifica affatto un aggravio del canone di una cifra poco inferiore al suo importo originario (da 20.000 + iva a 35.000 + iva).
Nonostante sia naturalmente previsto dal contratto, l'imposizione di una modifica così sensibile delle sue condizioni mi appare un'atteggiamento francamente deludente, che riporta noi consumatori alle atmosfere da vecchio regime SIP/Telecom, ove il consumatore era un numero di telefono e nient'altro.
Inoltre, le spiegazioni fornite dai vostri (gentilissimi) operatori riguardo le suddette variazioni ("...in tal modo si è voluta creare una situazione di parità di trattamento tra tutti i consumatori...") mi appaiono francamente fragili ed inconsistenti.
Come da Condizioni Generali di Contratto al punto 5.1 ritengo di aver diritto a chiare indicazioni in forma scritta che descrivano le "...sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali..." che giustifichino le succitate modifiche. Insufficiente, in tal senso, la comunicazione giuntami oggi, che si limita a notificare, entro i previsti 30 giorni, le variazioni in oggetto.
In attesa di un vostro chiarimento in merito, porgo Distinti Saluti.

Risposta ADUC
La sua contestazione deve avvenire tramite raccomandata A/R, dettando un termine entro cui risponderle e minacciando di adire, in caso contrario, le vie legali.
Per quanto concerne la contestabilita' o meno, dipende dal tipo di accordo contrattuale di riferimento. Se il servizio ha una durata minima, in tal caso non c'e' un periodo minimo di riferimento e conseguentemente le condizioni contrattuali possono essere modificate in termini liberi, purche' con adeguato preavviso, senza dover rispettare limiti prefissati.
A seconda del caso, potra' dunque recedere -in caso non apprezzi le condizioni- oppure potra' contestare il comportamento giudicato illegittimo (se il periodo minimo di durata fosse previsto), tramite raccomandata A/R e poi rivolgendosi al giudice di pace.
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