Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
15 marzo 2001
Mio figlio 15gg.. fa (nevicava ed il traffico era caotico) si fermava al semaforo perchè scattato il giallo quando veniva tamponato dalla vettura che lo seguiva. (la carreggiata era doppia corsia) Mio figlio scende e la signora che guidava la vettura che l'aveva tamponato si rende disponibile a pagare subito il danno. Mio figlio, non sapendo quantificare il costo delle riparazioni chiede invece di fare la constatazione amichevole. La signora accetta e dal momento che nevicava, il traffico nonostante la doppia corsia cominciava ad intasarsi la sig.ra propone di spostarsi per eliminare la coda che si era formata. Si spostano tutti e due un pò più avanti e mio figlio prende i moduli per poterli compilare.A questo punto la signora ci ripensa e dice che non è più disponibile a fare la constatazione amichevole e se ne vuole andare perchè dice che è in ritardo. Mio figlio allora si vede costretto a chiamare la polizia che comunicano il loro arrivo sul posto dopo 1 ora e mezza. Nel frattempo mio figlio cerca di convincere la sig.ra a riempire i moduli ma Lei non vuole prendere i documenti per poter effettuare la registrazione delle generalità (la sig. è extracomunitaria) Si decide a tirar fuori i documenti solo quando arriva la polizia. A questo punto la polizia vedendo che stavano compilando i moduli pensa che sia risolto il problema ma mio figlio vedendo la poca affidabilità della Signora chiede che il verbale lo facessero loro. La polizia accetta ma per prima cosa notifica una multa di L. 117.000 a tutti e due perchè le auto erano state spostate. Chiedo se c'è qualche estremo per ricorrere al giudice di pace ed in che termini dal momento che le auto sono state spostate solo perchè in un primo tempo la Signora era disponibile a fare la constatazione amichevole mentre poi ci ha ripensato e nonostante la doppia corsia con la nevicata che era in corso era stato bloccato Ringraziandovi porgo tanti saluti.
Risposta ADUC
Potrebbe tentare, evidenziando i passaggi piu' favorevoli dell'art.189 CdS:
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
Dunque, a fronte di una presumibile salvaguardia della circolazione, la rimozione potrebbe essere legittima: sara' poi il giudice di pace a decidere -e potrebbe, pero', anche non accoglierlo. Il ricorso -entro 30gg. chiedendo sospensione e annullamento- non interrompe i termini: se non le venga accordata la sospensione, dovra' pagare entro 60gg..
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della circolazione e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle responsabilità.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole cose, i conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161. Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le modalità dell'incidente.
Dunque, a fronte di una presumibile salvaguardia della circolazione, la rimozione potrebbe essere legittima: sara' poi il giudice di pace a decidere -e potrebbe, pero', anche non accoglierlo. Il ricorso -entro 30gg. chiedendo sospensione e annullamento- non interrompe i termini: se non le venga accordata la sospensione, dovra' pagare entro 60gg..
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