Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
16 luglio 2007
Desideravo mandarVi l'estratto di una mia sentenza di accoglimento relativa ad un ricorso per multa elevata con videocamera. Brevemente i fatti: La polizia Municipale di Marsala e' solita accertare le infrazioni di divieto di sosta o di sosta sul marciapiede attraverso la video camera sostenendo poi che la multa non viene contestata perche', come si vede nel filmato, il conducente non era a bordo e quindi assente. Ho fatto ricorso in prefettura (respinto) e successivamente al Giudice di Pace il quale ha accolto il ricorso con le seguenti motivazioni (testuali): "Nel merito l'opposizione e' fondata e pertanto va accolta e per l'effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni di cui al ricorso. Premesso che il ricorso ad ordinanza - ingiunzione conferisce al giudice il potere di controllare la validita' sanzionale del provvedimento impugnato attraverso l'esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione contestata; il decidente rileva che nella fattispecie per cui e' ricorso le ragioni del ricorrente appaiono pienamente condivisibili sulla base della specifica contestazione. Invero, in via preliminare ed assorbente , il Giudice di pace evidenzia che la violazione dell'art 15811 Cds contestata al ricorrente con il verbale n 13609, e' stata rilevata con "il sistema della videocamera ponendo in essere una procedura di accertamento e contestazione differita non prevista dal codice della strada ne', della legge 68918. Infatti , se in determinate situazioni, espressamente individuate dal cds, e' consentita la contestazione differita del verbale di accertamento della violazione, l'accertamento della stessa, cioe' la percezione da parte dell'organo accertatore dei fatti, delle circostanze e del comportamento del trasgressore che concretizzano la violazione, deve essere contestuale e mai differita in un momento successivo . L'utilizzo della videocamera, considerato quale strumento di supporto, non sostituisce l'attivita' di accertamento degli agenti, ne' esonera gli stessi dal fermarsi e dal compilare immediatamente il verbale indicando in esso tutti gli elementi acquisiti ed integranti la violazione "accertata ". Nella fattispecie per cui e' ricorso gli agenti, come dichiarato dagli stessi nella relazione agli atti, si sono limitati a riprendere con la videocamera le macchine in sosta e solo successivamente, visionando il filmato della ripresa, hanno iniziato a redigere i verbali . Appare evidente , pertanto, che nel caso de quo la videocamera non rappresenta uno strumento di supporto, ma e' l'elemento fondamentale ed unico attraverso il quale e' stato effettuato l'accertamento Va evidenziato, altresi', che dal fotogramma agli atti e' chiaramente visibile solamente il numero di targa dell'autovettura del ricorrente , mentre non e' visibile che la stessa era parcheggiata sul marciapiedi , ne' e' posto in evidenza il nome della strada e il numero civico nei cui pressi sostava l'autovettura, venendo cosi' a mancare qualunque indicazione atta ad identificare in maniera inequivocabile il luogo della infrazione. In violazione dell'art 383 del Reg. di att. del C.d.s. Alla luce di tutto quanto dedotto,
il Giudice di Pace annulla il verbale n. Ne consegue che. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Marsala, definitivamente pronunciando nel procedimento n 613106 R.G. promosso da Contro la Prefettura di Trapani in persona del Prefetto p-t , avverso ordinanza - ingiunzione; Visto I'art 23 della legge 689181 COSI' PROVVEDE:
- Accoglie il ricorso e , per l'effetto:
- Annulla l'ordinanza ingiunzione prot n 2005/2774/ Circ Traff. /Area 3 emessa dalla Prefettura di Trapani in data 26/06/06;
- nulla per le spese - Cosi' deciso in Marsala il 15/03/2007.
Sentenza 195/07. Sarebbe utile inserirla nei vostri casi a beneficio di tutti i lettori. Grazie.
Attilio, da Trapani
il Giudice di Pace annulla il verbale n. Ne consegue che. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Marsala, definitivamente pronunciando nel procedimento n 613106 R.G. promosso da Contro la Prefettura di Trapani in persona del Prefetto p-t , avverso ordinanza - ingiunzione; Visto I'art 23 della legge 689181 COSI' PROVVEDE:
- Accoglie il ricorso e , per l'effetto:
- Annulla l'ordinanza ingiunzione prot n 2005/2774/ Circ Traff. /Area 3 emessa dalla Prefettura di Trapani in data 26/06/06;
- nulla per le spese - Cosi' deciso in Marsala il 15/03/2007.
Sentenza 195/07. Sarebbe utile inserirla nei vostri casi a beneficio di tutti i lettori. Grazie.
Attilio, da Trapani
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