Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 luglio 2007
Domanda 16 luglio 2007
Apprendo con sorpresa che l'agenzia dell'entrate ha emanato un PARERE INTERPRETATIVO della legge 296/2006 (Risoluzione del 05/07/2007 n. 152) che mi lascia (credo di essere in buona compagnia) assolutamente sgomento. Come cittadino scrivo questa lettera per segnalare come la risoluzione n.152 dell'agenzia delle entrate sia (a mio modo di vedere) in contrasto con lo spirito della legge ma soprattutto per evidenziare le conseguenze che potra' avere. Deve essere manifesto come renda di fatto IMPOSSIBILE APPLICARE LA LEGGE SU LA GRAN PARTE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO, rendendo vani gli obiettivi del legislatore orientati alla riqualificazione di TUTTO il patrimonio edilizio nazionale. Infatti la gran parte del patrimonio edilizio italiano ha beneficiato di interventi di riqualificazione edilizia che dal 1997 sono stati incentivati con gli sgravi fiscali previsti dalla citata legge 449/97. A distanza di ben SETTE MESI dall'approvazione della "legge finanziaria 2006" (contenente le disposizioni volte ad AGEVOLARE e INCENTIVARE gli interventi tesi a rendere energeticamente efficiente un paese che e' su questo aspetto, manco a dirlo, uno degli ultimi paesi in Europa) l'agenzia dell'entrate ha emanato una risoluzione che TARDIVAMENTE interpreta in modo discutibile e restrittivo i dettami della citata legge. Questa risoluzione non sembra - a mio parere - in linea con lo spirito del legislatore che ha voluto incentivare in tutti i modi interventi di riqualificazione che il nostro paese NON PUO' PIU' RIMANDARE. L'interpretazione dell'Agenzia dell'entrate PENALIZZA tutti i cittadini che hanno avviato i lavori di ristrutturazione edilizia della propria abitazione PRIMA dell'emanazione di questa risoluzione. Il contribuente che avesse infatti avviato le procedure per la detrazione fiscale delle spese di ristrutturazione beneficiando della detrazione fiscale del 36% delle spese sostenute per tutte le opere di riqualificazione del patrimonio edilizio ai sensi della L.449/97, se volesse completare i lavori di ristrutturazione realizzando interventi volti al miglioramento dell'efficienza energetica della propria unita' abitativa, NON POTREBBE USUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE avendo gia' goduto di un beneficio fiscale su ALTRE LAVORAZIONI. Essere un giurista per affermare che l'interpretazione legislativa data dalla risoluzione sia - oltre che tardiva - non in linea con le intenzioni del legislatore. Il decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007 rubricato "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della l. 27-12-2006, n. 296" stabilisce infatti che "le detrazioni fiscali di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali". Questa e' il passo cruciale. Non sembra che il decreto legge escluda la possibilita' di realizzare nel medesimo immobile altri interventi di ristrutturazione edilizia (che non siano specificamente tesi alla riqualificazione energetica) e che per questi altri si possa usufruire delle agevolazioni previste dalla legge del 1997. Mi auguro che attraverso la rete si possa sensibilizzare chi di dovere e che il legislatore possa comprendere quanto tutto questo rendera' in gran parte vano l'obiettivo prefisso.
Pier Francesco, da Cagliari

Risposta ADUC
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