Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

15 marzo 2001
Domanda 15 marzo 2001
Mi è stato contestato un verbale in data odierna da parte del Comando di Polizia Municipale relativo ad un'infrazione rilevata in data 14/02/2001 in una via comunale con un'apparecchiatura Velomatic 512 tipo 103. Si tratta del superamento del limite di velocità (indicato sul verbale c'è l'articolo 142/9 del codice della strada) di 44 Km/h (velocità accertata 94 contro un limite di 50). La multa è di 651.590 lire. Nel verbale è indicata la targa della mia macchina senza nessuna descrizione di marca o tipo di veicolo e i motivi addotti per giustificare il mancato fermo sono -cito testualmente- "l'apparecchiatura di rilevazione ha consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era già a distanza dal luogo di accertamento e comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 lett.E del D.P.R.16/12/92 n.495)" Una nota: subito dopo la parentesi che segue 495 è stato aggiunto a penna "op. unico"
Segue il resto del verbale.
Le mie richieste:
è possibile ricorrere contro questa contestazione?
Quali le modalità e i costi?
Quali le probabilità di un accettazione del ricorso (visto che ho letto la sanzione raddoppia in caso il ricorso venga respinto) ?
Grazie per l'attenzione che vorrete dedicare al mio quesito e scusate la prolissità dello stesso. Ho ritenuto che la descrizione dettagliata del testo del verbale vi potesse essere d'aiuto nella valutazione.

Risposta ADUC
La sanzione raddoppia in caso si ricorra al Prefetto, oppure se non si sia ne' pagato entro 60gg. ne' ottenuto la sospensione in caso di ricorso al giudice di pace.
L'esito dell'accoglimento non e' certo: la questione e' soggettiva -dipende dalla valutazione che lo specifico giudice di pace vorra' dare del caso in esame.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica),  e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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