Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

11 luglio 2007
Domanda 11 luglio 2007
Gentile Aduc, ho notato che i siti che vendono i loro prodotti su internet nella sezione condizioni di vendita, scrivono che "non sono responsabili se la merce da loro spedita non arriva a destinazione"... intanto Vi chiedo se e' vero! in nessun sito compare un articolo di legge che comprovi quanto scrivono. Ho cercato su internet ma non ho trovato niente che desse ragione ai venditori. A ragion di logica se io non ricevo la merce acquistata e gia' pagata devo rifarmi al venditore che e' colui che mi deve garantire l'arrivo della merce. Secondo Voi la clausola che dice: "non sono responsabili se la merce da loro spedita non arriva a destinazione" e' vessatoria? Attendo un vostro riscontro, grazie.
Andrea, da Cagliari

Risposta ADUC
Si tratta di clausole senza alcun valore ne' fondamento, perche' in realta' -giuridicamente parlando- il mancato arrivo della merce equivale ad una inadempienza contrattuale, visto che si puo' collegare ad un mancato invio. Se al limite esso potesse essere dimostrato (copia ricevuta di pacco postale o di ritiro da parte di un corriere) gli eventuali disguidi successivi graverebbero esclusivamente sul mittente, ovvero -nel caso- sulla ditta venditrice. In poche parole se chi compra NON riceve la merce l'inadempienza c'e', e i danni -come la responsabilita'- ricade sul venditore/mittente. Diverso e' il discorso se, contrattualmente, il ritiro e il trasporto avvengono a cura del compratore.
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