Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

14 marzo 2001
Domanda 14 marzo 2001
Buongiorno,
cara ADUC, sono stato fermato da una pattuglia di Polizia Municipale, la quale munita di rilevatore di velocità LTI 20/20 mi ha fatto un verbale sostenedo che a 258mt. da dove si trovava il rilev. di vel. io viaggiavo ad una velocità di 91Km/h, quando il limite era invece di 50Km/h; soltanto che io mi sono immesso nel traffico (dietro ad un altro autoveicolo) , partendo da un distributore che si trova a 250mt. da dove era sopraccitata pattuglia.
Oltretutto, il rilevatore di vel.era appoggiato sopra un muretto sul lato opposto a cui circolavo io, ed i due vigili erano entrati una quindicina di metri in un via laterale (dove avevano nascosto l'auto) per multare un altro conducente (infatti mi son visto solo sbucare da sinistra un ometto agitando una paletta, e sinceramente penso non sapesse neanche lui chi fermare).
Io sono sicuro che essi abbiano sbagliato e ne ho i testimoni, cosa posso fare?
Grazie.

Risposta ADUC
Puo' presentare ricorso, basando la contestazione sui suoi testimoni, specie a fronte del tipo di rilevatore (ci sembra di capire che sia un Telelaser: se lo e', l'intervento dell'agente -indispensabile- rende tuttavia aleatorio il rilievo effettuato, poiche' viene stigmatizzato proprio grazie a tale rilievo materiale, al quale manca l'oggettivita' di una registrazione meccanica -chi effettua "il tiro" potrebbe sbagliare la targa da colpire. Tra i precedenti, la sentenza del giudice di pace di Parma n. 196/00).
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg.).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica) , e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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