Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

7 luglio 2007
Domanda 7 luglio 2007
Al momento di aprire la pratica di successione dopo il decesso di mia madre avvenuto in data 20/07/07, abbiamo saputo dal catasto che anni fa uno dei terreni di proprieta' dei quattro figli e di mia madre aveva cambiato la propria destinazione urbanistica. In seguito a cio' abbiamo richiesto con lettera raccomandata al Comune di aggiornare la posizione contributiva degli eredi rispetto all'ICI. Il Comune ha risposto a ciascuno dei figli e a mia madre (presso uno dei figli), inviandoci una notifica per gli anni 2002, 2003, 2004, 2005,2006, specificando per ciascun anno:
1. imposta dovuta.
2. imposta versata.
3. imposta da versare a integrazione.
4. interessi moratori per parziale versamento (3.000% per ... n. giorni di possesso).
5. totale.
6. riduzione sanzioni a 1/4 (non applicabile).
7. importo totale da pagare.
Piu' sotto, in ciascun documento, e' scritto: "Se il versamento verra' effettuato entro 60 gg dalla data della notifica del presente avviso, si potra' usufruire della riduzione a 1/4 delle sanzioni, come previsto dall'art. 14 comma 4 del D. Lgs 18/12/1997, n 473. In tal caso e' preclusa l'impugnazione del presente atto. Attenzione! Le somme dovute a titolo di sanzione per omesso, parziale o tardivo versamento non sono riducibili ad un quarto, ai sensi dell'ART. 17 comma 3 del D. Lgs. 18/12/1997, n472". Quesiti: a) e' corretto applicare gli "interessi moratori" a mia madre che e' gia' deceduta? In base a quale disposizione? In caso negativo, siamo autorizzati a detrarre tali importi dalla somma complessiva da pagare?
b) abbiamo il diritto di pagare 1/4 della sanzione, oppure no? Lo stesso diritto sembra essere concesso e poi negato!!!! In caso affermativo dobbiamo ridurre a 1/4 anche la mora? Ringrazio e resto in attesa di una vostra risposta. Cordiali saluti.
Lorenza, da Segrate

Risposta ADUC
1) andranno pagati anche gli interessi moratori che, con la morte di sua madre, sono stati "trasferiti" agli eredi;
2) La stessa cartella specifica che qualora le somme siano richieste per omissione di parziale versamento non si puo' applicare la riduzione di un quarto. Per ulteriori informazioni, puo' leggere la nostra scheda sull'argomento: clicca qui
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