Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
5 luglio 2007
Gentile Aduc, l'anno scorso nel mese di agosto mi e' stata notificata una multa dalla polizia municipale del mio paese per eccesso di velocita' rilevato con l'autovelox. Nel verbale era scritto che se si avesse voluto procedere al ricorso, questo era da presentare al giudice di pace di Verona, ma cio' era un errore in quanto il giudice di pare competente per la zona in cui e' stata rilevata la multa e' quello di Soave (VR). Soprattutto per questo motivo e convinto anche dal fatto che altri miei compaesani avevano vinto il ricorso per questo difetto, nel mese di novembre ho presentato il ricorso a Verona. Pochi giorni fa c'e' stata l'udienza davanti al giudice di pace. Con mio stupore egli ha deciso che il ricorso non era di sua competenza e che io dovevo ritirare il fascicolo del ricorso e, entro 90 giorni, presentarlo a Soave, cioe' dal giudice di pace competente dicendo inoltre che la legge diceva cosi' e che se non avessi presentato il ricorso avrei pagato il doppio della multa. Quello che mi chiedo e' perche' alcuni giudici hanno annullato la stessa multa per errata competenza e altri no? Su che legge si e' basato per prendere questa decisione? Se un verbale e' viziato perche' non annullarlo? Sono costretto a presentare il ricorso a Soave o posso appellarmi a questa decisione del giudice di Verona e come dovrei procedere? Vi ringrazio e attendo la Vostra preziosa risposta.
Paolo, da Arcole
Paolo, da Arcole
Risposta ADUC
Non si stupisca se su quesiti identici, diversi giudici si pronuncino in modo opposto... e' cosi'.... Non sappiamo invece a quale norma possa aver fatto riferimento il giudice, dovrebbe chiederlo allo stesso. In linea di massima pero', il ragionamento potrebbe essere questo: lei ha sbagliato a presentare ricorso, ma siccome indotto dall'errore riportato in verbale, il giudice le da' ulteriori 90 giorni per presentare il ricorso al giudice giusto e le concede la sospensione del pagamento. Ovviamente se non usufruisce di questo, deve attenersi a quanto previsto dalla legge, e non avendo pagato la multa entro 60 giorni dalla ricezione, deve pagare il doppio. Comunque, il nostro e' un discorso che non necessariamente puo' corrispondere al ragionamento del giudice, che, per la precisione, resta il suo unico interlocutore.
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