Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
13 marzo 2001
Chi vi scrive e’ un alluvionato (per la prima volta) di Casale Monferrato (AL), zona interessata dall'alluvione dell'ottobre 2000. Vista la grossa confusione che regna sulla normativa dei rimborsi (vedi legg.e 365 dell’11/12/2000 G.U. 288 dell’11/12/2000 in attuazione dell'art.4 bis), chiedo a voi come bisogna valutare i danni subiti e presentare entro il 31/3/2001 la relativa domanda di rimborso. In particolare:
1) e’ giusto separare il danno dell'immobile (fino al 75%) dal danno dei beni mobili (fino al 60%)?
2) posso richiedere, con perizia asseverata, solo il danno all'immobile ed agg.iungere i danni dei mobili in forma forfettaria nella misura di lire 6 milioni a vano catastale?
3) oppure i 6 milioni previsti nel caso forfettario comprendono mobili ed immobili come alcuni sostengono?
4) i 6 milioni forfettari sono da considerarsi netti, o rimborsabili solo al 60% (per cui diventerebbero circa 3,6 milioni a vano)?
Per questo, e per quant'altro vorrete precisare, io e molte altre persone nelle mie condizioni, aspettiamo un vostro "prezioso" parere.
1) e’ giusto separare il danno dell'immobile (fino al 75%) dal danno dei beni mobili (fino al 60%)?
2) posso richiedere, con perizia asseverata, solo il danno all'immobile ed agg.iungere i danni dei mobili in forma forfettaria nella misura di lire 6 milioni a vano catastale?
3) oppure i 6 milioni previsti nel caso forfettario comprendono mobili ed immobili come alcuni sostengono?
4) i 6 milioni forfettari sono da considerarsi netti, o rimborsabili solo al 60% (per cui diventerebbero circa 3,6 milioni a vano)?
Per questo, e per quant'altro vorrete precisare, io e molte altre persone nelle mie condizioni, aspettiamo un vostro "prezioso" parere.
Risposta ADUC
Iniziamo col reperire la norma:
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della Protezione Civile emana apposita direttiva.
4. Ai sogg.etti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' dannegg.iati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai sogg.etti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' dannegg.iati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legg.e 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legg.e 16 febbraio 1995, n. 35, dannegg.iate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legg.e n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legg.e n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Secondo quanto sopra, si deduce che per le attivita' produttive, il rimborso previsto e' pari al 75% del minor guadagno, facendo il paragone tra gli introiti del periodo dell'anno in corso e quelli dell'anno precedente. Dunque, occorrera' documentazione contabile.
Per quanto concerne le abitazioni, e' assegnato il 100% della spesa necessaria alla riparazione per le abitazioni principali e del 60% per le altre unita': anche qui, occorrono le fatture di spesa.
Poiche' la questione non ci compete, di piu' non possiamo analizzare: rivolgetevi alle associazioni locali della proprieta' edilizia nonche' alle unioni provinciali di agricoltori e coldiretti.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita' di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti. A fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il Dipartimento della Protezione Civile emana apposita direttiva.
4. Ai sogg.etti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia' dannegg.iati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai sogg.etti che esercitano libera attivita' professionale, alle organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' dannegg.iati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti. Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legg.e 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legg.e 16 febbraio 1995, n. 35, dannegg.iate nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legg.e n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legg.e n. 35 del 1995, con oneri a carico e nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto.
6. All'onere per gli interventi di cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Secondo quanto sopra, si deduce che per le attivita' produttive, il rimborso previsto e' pari al 75% del minor guadagno, facendo il paragone tra gli introiti del periodo dell'anno in corso e quelli dell'anno precedente. Dunque, occorrera' documentazione contabile.
Per quanto concerne le abitazioni, e' assegnato il 100% della spesa necessaria alla riparazione per le abitazioni principali e del 60% per le altre unita': anche qui, occorrono le fatture di spesa.
Poiche' la questione non ci compete, di piu' non possiamo analizzare: rivolgetevi alle associazioni locali della proprieta' edilizia nonche' alle unioni provinciali di agricoltori e coldiretti.
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