Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

12 marzo 2001
Domanda 12 marzo 2001
La mia fidanzata e' risultata idonea, ma non vincitrice, in un concorso bandito da un ente pubblico, in quanto non si e' classificata in posizione utile nella graduatoria, ma e' fra le prime delle escluse.
Poiche' alcuni dei vincitori risultano contemporaneamente vincitori di altri concorsi banditi dallo stesso Ente e' presumibile che ci saranno dei rinunciatari all'inizio di aprile, data fissata per l'ingresso in servizio.
Chieste delle informazioni in merito per telefono, l'Ente ha risposto genericamente che non e' detto che vengano chiamati gli idonei non vincitori a sostituire i rinunciatati, ma che l'Ente potrebbe decidere di ridurre il numero degli assunti(!!!) nonostante questo sia fissato nel bando.
Sarebbe questo un comportamento lecito?
Chi si prepara e partecipa ad un concorso per es. per 50 posti decide di proseguire nelle varie fasi, diversi scritti e un orale, anche perche' esiste un bando che indica un certo numero di posti.
E' possibile quindi che l'Ente, a concorso concluso, decida di non far "scorrere" la graduatoria per assumere altri idonei?
Nel Bando di concorso non e' specificato nulla, ma vi e' solo un richiamo al DPR 478/94 ed al DPR 693/96 che affermano che chi non prende servizio e' dichiarato decaduto, ma non specificano espressamente che la graduatoria debba scorrere per coprire i posti messi a concorso.
Ritengo che un Ente quando bandisce un concorso per un determinato numero di posti prenda un impegno per assumere effettivamente quel numero di concorrenti e che comunque non possa ridurre il numero alla fine del concorso solo in base al numero di rinunce che ci sono state.
Esisteranno dei precedenti in materia?
Vi ringrazio della cortesia.

Risposta ADUC
Pur ritenendo che una simile scelta potrebbe legittimamente essere sottoposta a valutazione del Tar, riteniamo che l'origine del ragionamento non possa prescindere dal fatto che cio' che effettivamente conta e' se si sia o meno entrati nella graduatoria, con conseguente assegnazione del posto.
Eventuali variazioni successive possono non avere una rilevanza diretta sugli esclusi, non essendo -la successione- automatica, e valendo, in primo luogo, l'assegnazione in graduatoria.
L'opposizione dovrebbe dunque essere per contestare il pregiudizio derivante ai concorsisti dalla scelta dell'Ente di modificare le proprie necessita' ed aspettative: poiche' pero' -si ribadisce- non c'e' sottrazione del posto assegnato ma solo mancato utilizzo delle riserve secondo l'effettivo ordine di arrivo, non c'e' certezza di ravvisare una violazione.
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