Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

16 giugno 2007
Domanda 16 giugno 2007
Salve, Vi scrivo questa richiesta informazioni per poter risolvere un mio problema che sembra non trovare soluzione da ormai circa 2 mesi. Vi espongo in breve i fatti e le mie richieste: In data 5 Aprile 2007, invio raccomandata con ricevuta di ritorno all'azienda che svolge e-commerce online www.stockinformatica.com informadola che il cellulare modello nokia N80 da me acquistato e ricevuto in data 19/03/2007 ha cessato di funzionare in data 02/04/2007. Mai ricevuta comunicazione di risposta da parte loro, mi impegno personalmente a telefonarli ma subito mi dicono che il cellulare da me acquistato non puo' essere sostituito come da mia richiesta e che la legge non lo prevede. In data 11/05/2007 invio una seconda raccomandata con ricevuta di ritorno, dove espongo la mia volonta' di ottenere la sostituzione dell'apparecchio telefonico con uno perfettamente funzionante esercitano legittimamente il diritto riconosciuto dal D lgs 06/09/2005, n206, (codice del consumo)e piu' precisamente dall'art.130 di detto decreto, il quale, nel suo primo comma, recita "il venditore e' responsabile nei confronti del compratore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene", precisando che si presume che i difetti di confromita' che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero gia' a tale data (art 132 codide del consumo. Il secondo coma dell'art 130 cit. stabiliche che "in caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3,4,5 e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7,8,e 9". Il terzo comma dell'articolo citato attribuisce al compratore la scelta circa la sostituzione o riparazione del bene. L'azienda stockinformatica.com pur riconoscendo implicitamente i vizi denunciati, proponeva il rimedio della riparazione quale alternativa rispetto alla mia richiesta di sostituzione formulata, ma tale opzione non e' stata da me accettata, posto che, in base al comma 9 dell'art. 130 cit."se il consumatore ha gia' richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6, salvo accettazione del rimedio alternativo proposto". Avendo per di piu' rispettato i termini previsti dall'art 132, d.lgs. relativi alla denuncia dei difetti di conformita' al venditore (due mesi dalla data della scoperta del difetto); intendo rivolgermi a voi per avere un consiglio riguardo a quale ulteriore iniziativa posso intraprendere,volta ad avvalere i miei diritti. Premetto che, ogni riferimento o citazione alle leggi del codice del consumo sono stati da me inseriti sotto la visione di un legale, ora io vorrei sapere da voi se posso esporre una duncia contro www.stockinformatica.com visto che non hanno mai risposto a nessuna delle mie raccomandatate con ricevute di ritorno e visto che questa sembra prender sempre piu' aspetto di una vera "truffa informatica" visto che comunque non posso manco riparare il cellulare in assistenza dalla nokia, visto che ho scoperto che il cellulare non era manco destinato da Nokia alla distribuzione italiana cosi che potrei incorrere nella perdita della lingua italiana del software dello stesso cellulare. Premesso che sono trascorsi i termini di 15 giorni secondo cui per legge l'azienda www.stockinformatica.com debba rispondere alle mie richieste secondo gli articoli da me citati, e che ho espresso intenzione di ricorrere alle vie legali; vorrei sapere da voi che tipo di denuncia o querela o segnalazione posso inoltrare a voi o a qualsiasi altro organo di stato per imperdire almeno che tali "truffe" ed inadempienza di legge da parte di venditori senza scrupolo continuino a colpire ignari ed onesti cittadini. Distinti saluti.
Andrea, da Assemini

Risposta ADUC
Per quanto ci riguarda la segnalazione che ci ha fatto -e che verra' pubblicata in forma anonima sul sito- puo' essere sufficiente. La denuncia non e' il passo opportuno, invece. Se e' stata inviata una messa in mora (ovvero una raccomandata a/r con precise richieste e con l'intimazione a provvedere entro un termine -solitamente gg- minacciando in difetto di adire le vie legali), potra' adesso rivolgersi al giudice di pace, iniziando con una conciliazione. In alternativa la conciliazione puo' anche essere fatta presso la locale camera di commercio, di solito piu' "specializzata" riguardo a problematiche di vendita. La messa in mora non e' strettamente necessaria se ci si limita alla conciliazione, ma e' opportuna per impostare correttamente -a livello giuridico- la contestazione. Trova tutte le informazioni qui: clicca qui
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