Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
8 marzo 2001
Gentile associazione vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione un possibile caso di "ricorso al prefetto per causato impedimento di ricorrere al giudice di pace". Premesso che in molte vostre risposte si parla di possibilita’ di ricorrere al Giudice di Pace entro 30gg. dalla notifica del verbale di accertamento violazione; Premesso che sulla modulistica recentemente recapitatami dal Comune di Roma Dip.to Politiche delle Entrate - U.O. Contravvenzioni ( inizio Febbraio ) per una violazione commessa in data 23/09/2000 a bordo del mio ciclomotore ( solito rinvio all’art.384, comma1,lett.e senza alcuna specifica aggiunta ) e’ cosi’ scritto: "Entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il trasgressore puo’ proporre ricorso al Prefetto di Roma, inviandolo mediante raccomandata...IN ALTERNATIVA IL TRASGRESSORE PUO' PRESENTARE RICORSO ALL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 60 DALLA CONTESTAZIONE O NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE...; E' possibile contestare la discrepanza del termine di gg.60 indicata sul verbale rispetto ai gg.30 previsti dalla vigente normativa in materia di ricorso al giudice di pace? Ovvero, visto che non sono un legale di professione mi sfugge qualche recente normativa che ha disciplinato ex-novo tale fattispecie? In ultimo ( semplice curiosita’ ), trova applicazione al caso di specie la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 2494/2001 supponendo che si tratti di un ciclomotore cc.50, in circolazione in pieno centro abitato ( anche storico ) su corsia riservata ai mezzi pubblici, con contestazione accertata da ausiliario del traffico e non contestata immediatamente ( art.384, co.1, lett. e )?Ma come si riesce a leggere una targa cosi’ piccola e non a fermare il ciclomotore?
Mi sorgono altri dubbi, ma non voglio abusare della vostra pazienza!!!
Mi sorgono altri dubbi, ma non voglio abusare della vostra pazienza!!!
Risposta ADUC
No, non e' possibile contestare questa discrepanza: il termine di 60 gg e' infatti in ottemperanza a quanto disposto da una sentenza di Cassazione: non ci sentiamo tuttavia di suggerire questo termine, che presuppone un'analogia con il ricorso al Prefetto, le cui basi non sembrano dare particolari garanzie agli eventuali ricorrenti, comportando quindi un ulteriore rischio di rigetto in caso di difforme interpretazione del giudice.
Per quanto concerne il motorino, se l’ausiliario sia su di un mezzo pubblico e', secondo le ultime indicazioni di Cassazione, legittimato a non fermare.
Per quanto concerne il motorino, se l’ausiliario sia su di un mezzo pubblico e', secondo le ultime indicazioni di Cassazione, legittimato a non fermare.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti