Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

8 marzo 2001
Domanda 8 marzo 2001
Gentile associazione,
la mia domanda e’ di attualita’ in questi giorni e nonostante cio’, non ho ancora ben chiara la scelta da farsi. Mi spiego. Ho ricevuto in data 03.03.01 un verbale per violazione dell’articolo 142,a seguito della rilevazione effettuata il 21.10.00 con Autovelox mod.104C2. Superavo il limite imposto (50km/h) di 26 km/h, su di una strada di grande scorrimento, nella periferia di Roma. Il motivo della mancata contestazione immediata da parte degli Agenti accertatori, e’ quello di prassi "non e’ stato possibile..il veicolo..era gia’ a distanza..e nell’impossibilita’ di. . nei modi regolamentari". A seguito di quanto descritto, la domanda e’: faccio ricorso direttamente al Prefetto perche’ non corro grandi rischi di vedere rigettata la mia richiesta di annullamento, o, mi rivolgo al Giudice di Pace, anche se trovo un po' piu’ articolata la procedura da effettuarsi (io risiedo nel Comune di Pomezia)?

Risposta ADUC
Sull’esito del ricorso non c'e' mai certezza. Noi consigliamo di presentarlo al Giudice di Pace, in quanto al Prefetto, in caso di rigetto (quasi certo) la multa raddoppia e non e' assolutamente vero che l’esito sia particolarmente scontato: gli stessi giudici sono restii, figurarsi i Prefetti.
Le modalita' di ricorso sono:
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all’udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l’area operativa dell’Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull’eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l’udienza, etc (si faccia dare il numero di telefono e li contatti prima della scadenza dei 60 gg, per sapere se pagare o meno entro detto termine -e dunque agire poi per il rimborso).
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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