Cara ADUC
Lettera del consumatore
Domanda
7 marzo 2001
Mi e’ stata notificata una contravvenzione per eccesso di velocita’, rilevata con autovelox mod 104/c, nell'autostrada A14 in localita’ Silvi (TE) dalla Polstrada di Pescara. Il verbale e’ datato 5.11.2000 notificato il 5.02.2001 a mezzo posta, la mancata contestazione viene cosi’ documentata:
I veicoli circolano ad eccessiva velocita' tale da non consentire di intimare un corretto alt di polizia senza creare pericolo ai conducenti e per la circolazione.
Mentre nel verbale di contestazione per la violazione, la mancata contestazione viene giustificata nel modo seguente:
Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione a consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 lettera e del regolamento)
Data l'incongruenza delle motivazioni (eccessiva velocita’ dichiarata dagli agenti e il rilevamento dell'illecito dopo il transito) volevo chiedervi in che termini posso presentare un eventuale ricorso e se e’ vera la sentenza della Corte Costituzionale che in sostanza dice nulle le violazioni rilevate con le apparecchiature tipo il modello utilizzato, quando le stesse non vengono immediatamente contestate.
In caso di ricorso al giudice di pace devo rivolgermi allo stesso del comune di Pescara o di Teramo (Silvi e’ nel territorio di Teramo).
L'obbligo della contestazione vale anche nelle autostrade?
I veicoli circolano ad eccessiva velocita' tale da non consentire di intimare un corretto alt di polizia senza creare pericolo ai conducenti e per la circolazione.
Mentre nel verbale di contestazione per la violazione, la mancata contestazione viene giustificata nel modo seguente:
Non e' stato possibile procedere a contestazione immediata della violazione in quanto l'apparecchiatura di rilevazione a consentito la determinazione dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, era gia' a distanza dal posto di accertamento e comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari (art.384 lettera e del regolamento)
Data l'incongruenza delle motivazioni (eccessiva velocita’ dichiarata dagli agenti e il rilevamento dell'illecito dopo il transito) volevo chiedervi in che termini posso presentare un eventuale ricorso e se e’ vera la sentenza della Corte Costituzionale che in sostanza dice nulle le violazioni rilevate con le apparecchiature tipo il modello utilizzato, quando le stesse non vengono immediatamente contestate.
In caso di ricorso al giudice di pace devo rivolgermi allo stesso del comune di Pescara o di Teramo (Silvi e’ nel territorio di Teramo).
L'obbligo della contestazione vale anche nelle autostrade?
Risposta ADUC
Le sentenze sono di Cassazione: contestare e' possibile, ma sara' poi il giudice adito a valutare, caso per caso, se la giustificazione addotta debba ritenersi pretenziosa oppure fondata. A nostro avviso, data la vaghezza, appare certo piu' contestabile di altre.
Dovrebbe comunque rivolgersi a Teramo -facendo molta attenzione a pagare nei 60 gg in caso di rigetto della sospensiva.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
Dovrebbe comunque rivolgersi a Teramo -facendo molta attenzione a pagare nei 60 gg in caso di rigetto della sospensiva.
Il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.
Ha 30 gg dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'. Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60 gg).
Tra i motivi che e' possibile citare, e' sicuramente valido quello del mancato fermo, indispensabile ai sensi del Codice della Strada, salvi casi eccezionali di effettiva e grave impossibilita' (non precedentemente voluta, ma forzosa). E cosi' come ribadito dalle sentenze della Corte di Cassazione. Naturalmente, il risultato non e' garantito: si presume pero' che difficilmente i giudici vorranno discostarsi dal dettato tracciato dalla Cassazione.
La quale ha precisato, nella nuova sentenza, che debbano ritenersi 5 i casi in cui le multe sono valide, anche se non contestate subito:
passare un incrocio col semaforo rosso;
sorpassare in curva;
violazione accertata da un funzionario o un agente a bordo di mezzo pubblico di trasporto;
violazione accertata in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo,
multa elevata con i vecchi modelli di Autovelox che rilevano la velocita' solo dopo il passaggio dal posto di accertamento.
Sul sito (in Modulistica), e' reperibile un modello di ricorso.
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60 gg). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30 gg dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.
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