Venerdì 5 giugno 2026
Menu
Cara ADUC

Lettera del consumatore

26 maggio 2007
Domanda 26 maggio 2007
Salve. Sono titolare di due polizze auto, con le Assicurazioni Generali, Agenzia di Jesi. La seconda auto ho comprato l'anno scorso quindi ho stipulato il contratto il 30 maggio 2006, in scadenza 01/06/2007 e mi hanno assegnato la 13° classe di merito. Al rinnovo della polizza per l'anno corrente ho il diritto di usufruire della legge Bersani legge 02 aprile 2007 n.40? Sul sito vostro ho letto quanto segue: Mantenimento della classe di merito sul secondo veicolo: In caso di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo dello stesso tipo di quello gia' assicurato le compagnie non possono assegnare una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo gia' assicurato. Questo diritto sussiste solo se i due veicoli sono di proprieta'' della persona fisica titolare della polizza assicurativa gia' esistente o di un componente, stabilmente convivente, del suo nucleo familiare. La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo.Per nuovo contratto si intende quello stipulato con la stessa compagnia del primo veicolo o con un'altra, per un veicolo acquistato (nuovo o usato) dal soggetto interessato dopo l'entrata in vigore della norma, in relazione al quale non esiste una storia assicurativa pregressa. Fino all'entrata in vigore di questa novita' (3 Aprile 07) questa era una facolta'' che ogni compagnia concedeva solo per propria scelta, ma adesso e' legge e tutti i contratti, nuovi e vecchi, devono prevederla. Variazione della classe di merito in seguito a incidente: Al verificarsi di un sinistro le imprese di assicurazione non possono applicare variazioni di classe di merito senza aver prima accertato l'effettiva responsabilita' del contraente, quando esso sia stato individuato come responsabile principale secondo la liquidazione effettuata alla controparte. Rimane salva, ovviamente, la possibilita' di determinare nuove responsabilita' tramite causa. Se non e' possibile accertare la responsabilita' principale, o nei casi di liquidazione parziale (e quindi a titolo provvisorio) la stessa viene divisa "pro-quota" tra i conducenti coinvolti, ai fini della eventuale variazione di classe a seguito di piu' sinistri. In ogni caso le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito vanno comunicate tempestivamente.
Terezia, da Staffolo/Ancona
-------------
NOTA: Questi ultimi tre punti sono novita' introdotte dal decreto Bersani Bis (legge 40/2007) in vigore dal 3 Aprile 2007. A tale data tutti i contratti, anche quelli stipulati precedentemente, devono risultare adeguati. Le clausole difformi sono nulle, pur non comportando la nullita' del contratto che le contiene.

Risposta ADUC
La sua domanda e' curiosa, visto che riporta il contenuto della nostra scheda che praticamente e' la risposta. Avra' senz'altro letto la frase "La norma si applica solo in caso di stipula di un nuovo contratto, con esclusione quindi dei casi di rinnovo". Cio' non e' tra l'altro farina del nostro sacco, ma una presa di posizione, rispetto alla legge, dell'ISVAP, organo di vigilanza delle assicurazioni.
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →