Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

Lettera del consumatore

24 maggio 2007
Domanda 24 maggio 2007
Come da nostro colloquio odierno vengo a richiedere alla vs. associazione ulteriori chiarimenti in merito alla questione delle rette pagate dai parenti per famigliari non presenti nel proprio nucleo famigliare e ricoverati presso RSA pubbliche. Io ho diligentemente inviato la VS. lettera sia al sindaco del mio comune, che al direttore della ASL di competenza,per comunicargli le mie intenzioni di non pagare più la retta a me intestata, perchè illegittima, pur continuando a pagare la retta spettante a mia madre in base alla sua dichiarazione ISE. Il comune mi ha risposto, tramite il proprio legale,citando una legge del 1931 che comunque mi obbliga a tale pagamento per effetto di questa legge ancora in vigore e recentemente citata dalla cassazione per un caso analogo. Mi sono rivolto all'associazione diritti del malato ,che mi hà indicato un legale per difendermi da tale abuso. Il nominativo del lagale è il seguente: AVV.DANIELA CONSOLI n° telefonico studio, la quale hà già depositato il proprio memoriale difensivo presso il tribunale civile di FIRENZE. Suddetto tribunale hà già affidato la causa alla DOTT. CHIARANTINI che per ben 2 volte hà respinto tale causa per difetto di giurisdizione in quanto ritiene che tale causa è di pertinenza del tribunale amministrativo. Pertanto ,concludo , se LEI fosse cosi gentile da inviarmi eventuali sentenze emesse da qualche tribunale civile ,su tale argomento per controbattere la tesi della sopracitata dottoressa. La saluto e la ringrazio anticipatamente per la sua risposta.
Giancarlo, da Scandicci/Firenze

Risposta ADUC
Le invio copia della mia memoria che risponde a tutte le eccezioni poste dalle ASLL e dai Comuni, copia della nota del dott. Ancona. Le sentenze sono: Giudice di pace di Genova del 13 febbraio 1998, Tribunale di Genova 30 giugno e 2 novembre 1999, Cassazione n° 21765 de 17.11.04. Le consiglio, inoltre, di cercare su internet le ultime tre relazioni annuali dei difensori civici della Regione Toscana. Resto a sua disposizione per qualsiasi altro chiarimento.
Gianfranco Mannini
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Le SS.LL ritengano etico e sostenibile che l'Az. USL di Pisa si riferisca ad una legge manicomiale del 1931 ("l'alta finalità, eminentemente fascista, di tener salda la compagine familiare") nata nel periodo fascista, per richiedere (illegalmente) contributi economici ai congiunti di anziani cronici non autosufficienti e di persone colpite da altre forme di demenza senile. Premesso che per anni e in più occasioni, l'Az. USL n. 5 , ha affermato che la richiesta di contributi ai parenti degli anziani era imposta dalla Regione sulla base dell'art. 438 del c.c. In questi giorni, dopo che la Regione ha ammesso che tale pratica è illegale, l'Az. USL di Pisa in risposta a coloro che hanno chiesto il rimborso di quanto pagato ingiustamente, afferma che: "L'Azienda non ha mai inteso sostituirsi ai familiari nella percezione del credito alimentare previsto dal codice civile", ma che i contributi richiesti sono "espressione di un principio generale contenuto già nell'art. 1 L. 1580/1931"(!?). Affermazione boomerang in quanto, la legge richiamata (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), oltre che, essere espressione dell'allora Governo fascista che considerava i "matti" soggetti da sorvegliare e tenere chiusi, nascosti alla società e non, come negli attuali ordinamenti democratici persone malate da curare, si fondava proprio sul principio dall'Azienda appena negato:"i parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere obbligati a contribuire al pagamento della retta di ricovero dei loro congiunti assistiti che non posseggono le risorse occorrenti per provvedervi direttamente". Solo per Vostra informazione, mi permetto di ricordarVi che l'Italia, dopo l'anno 1931, ha scelto la democrazia. Conseguentemente è stata varata la Costituzione (artt. 32 e 38), sono stati chiusi i manicomi (Legge 180 del 1978), è stata attuata la riforma della sanità (Legge 833 del 1978), sono entrate in vigore la legge 104/92, i decreti legislativi 502/92, 109/98 e 130/2000, la legge 328/2000 e la legge 289/2002. Quest'ultima, all'art. 54 afferma: "Dal 1º gennaio 2001 sono confermati i livelli essenziali di assistenza previsti dall'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni."Livelli tra i quali rientrano, appunto, le malattie croniche della vecchiaia. La sentenza della Cassazione del 2004, alla quale la ASL pisana sembra ispirarsi, riguarda una vertenza sorta nel 1994 per un ricovero in un ex ospedale psichiatrico e che rimanda ai "tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 438 del c.c. Pertanto, concerne una questione antecedente all'entrata in vigore della legge 328/2000 (art. 25) e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 in base ai quali è stato definitivamente disposto che a partire dall'anno 2000 "gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti non conviventi con gli assistiti, né dai congiunti, inclusi quelli conviventi richiamando le norme del codice civile." Come giustamente riconosciuto dal dott. Aldo Ancona con nota del 15.12.05 (prot. n. 125/32935/10.02). Sentenza con la quale la Cassazione ha stabilito che fino al 2000 si poteva invocare l'art. 438 del c.c. per chiedere la compartecipazione dei "tenuti agli alimenti" ai soli costi dei servizi socio-assistenziali a richiesta e non diversamente (come cerca di mistificare l'Az. USL pisana) estesa anche ai ricoveri di natura socio-sanitaria dovuti agli anziani non autosufficienti assicurati dal combinato disposto della legge 328/2000 e dei decreti legislativo 109/1998 e130/2000 che ha abrogato la legge 1580/1931. In tale contesto, il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni economiche derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo, riconosciuto ai disabili e agli anziani ospitati in strutture residenziali (in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati), è contemperato dal precetto dell'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento, a diretto beneficio dell'assistito (art. 2, 2° comma, e art. 24, 1° comma, lett. g), L.n. 328/2000): sotto questo profilo, data la previsione della garanzia di un limite minimo di reddito comunque garantito agli inabili, è inibita anche concettualmente agli enti pubblici ogni eventuale azione di rivalsa di carattere sociale che, traendo spunto dalla supposta estensione della rivalsa sanitaria anche alle fattispecie di ordine assistenziale, si dirigesse, ex artt. 433 e 438 c.c. nei confronti di soggetti diversi dai destinatari dei servizi e degli interventi garantiti dall'art. 38 della Costituzione e assicurati dalle leggi che vi hanno data attuazione. Quanto all'art. 25 della legge 328/2000, ed all'art. 3, comma e ter del D.Lvo n. 109/98, come modificato dall'art. 3, comma 4 del D.Lvo 130/2000. Vi invitiamo a leggere tale norma in corretto italiano (come vanno effettivamente lette le leggi). Cioè a dare una giusta interpretazione alla norma di cui sopra, partendo dall'analisi grammaticale della congiunzione "e" che nel caso è posta tra il periodo da Voi citato: "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza " e quello seguente, da VOI omesso: "di evidenziare la situazione economica del solo assistito,". Convenuto che si tratta diuna congiunzione semplice, coordinante, copulativa, la sua funzione è quella di "Copula congiuntiva" che mette in relazione coordinante due periodi indipendenti che si trovano sullo stesso piano logico. Ragioni per le quali l'intera frase va letta così: "Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsiassistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano (omissis)", SIA "al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza", SIA "al fine di evidenziare la situazione economica del solo assistito". Infine, circa il continuo richiamo alla mancata emanazione del decreto previsto dal Comma 2ter dell'art. 3 del testo unificato di cui si parla, siamo stanchi di ripetere che, trattandosi di un decreto avente valore meramente amministrativo, non può bloccare o sospendere l'applicazione delle norme sui contributi economici per i seguenti motivi:
1 - i decreti amministrativi non possono modificare in nulla le disposizioni aventi valore di legge, come lo sono i Decreti legislativi 109/98 e 130/00;
2 - il decreto amministrativo di cui sopra non è più necessario in quanto la legge 328/00, approvata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 130/00, indica in modo dettagliato le misure dirette a "favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare e di evidenziare la sola situazione economica del solo assistito";
3 - se la mancata emanazione di un decreto amministrativo potesse bloccare o sospendere una legge, il Presidente del Consiglio avrebbe il potere di tenere in ostaggio il Parlamento, compiendo una semplice omissione. Tutto ciò premesso, con la presente oltre ad informarVi che ho rinnovato la diffida all' Az. USL di Pisa a chiedere illegalmente contributi ai parenti degli anziani non autosufficienti ricoverati nelle RSA, Vi preannuncio che provvedero' al deposito di una denuncia alla magistratura dove, con procedimento ex art.700 cpc, chiedero' la sospensione immediata di questo vostro comportamento che, reiterato, sta provocando danni agli utenti, consentendovi la reiterazione continua del reato.
Gianfranco Mannini
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La nota dell'ADUC pone due ordini di questioni in merito alla contribuzione per servizi di cura ad anziani e disabili.
1. In primo luogo il riferimento che richiama le previsioni del codice civile in materia di tenuti agli alimenti; è sicuramente inapplicabile nei regolamenti per i servizi residenziali e di cura agli anziani. In effetti in passato era consuetudine introdurre nei regolamenti dei Comuni e delle Asl, in particolare per quanto riguardava l'inserimento di soggetti in strutture residenziali, il riferimento alla determinazione della retta sulla base del reddito calcolato sui tenuti agli alimenti ai sensi delle previsioni del codice civile (art. 438 e seguenti). Numerose sentenze anche della Corte di Cassazione hanno ritenuto illegittima questa previsione sia perché le richieste al mantenimento possono essere avanzate solo dall'assistito, sia perché un altro soggetto, anche se pubblico, non può sostituirsi al Giudice nella determinazione della contribuzione. Infine bisogna ricordare che la L.R. 41/2005 in coerenza con la Legge 328/2000 all'art. 47 prevede come il concorso degli utenti ai costi delle prestazioni è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), D.L. 31 marzo 1998, n. 109 modificato dal D.L. 3 maggio 2000, n. 130;
2. Per quanto riguarda invece le norme che regolano il calcolo dell'ISEE deve essere correttamente interpretata la previsione di cui all'art. 3 comma 2 ter del D.L. 109/98 modificato, quando si dice che per soggetti non autosufficienti e con handicap grave deve essere presa in considerazione la sola situazione economica dell'assistito. In questo caso nello stesso comma si specifica come tale previsione intende favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza. E' chiaro che tale previsione sembra doversi applicare in caso di interventi domiciliari (es. assistenza integrata) ma non in caso di inserimento in strutture. Per altro non risulta ancora emanato il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che dovrebbe dare attuazione a tale previsione mentre risultano approvati altri decreti che regolano i criteri di valutazione economica di individuazione del nucleo familiare, di calcolo della situazione reddituale e patrimoniale (vedi DPCM 4 aprile 2001 n. 242). Si può prevedere che nella definizione del prossimo Piano Sociale, in forma integrata relativamente alle funzioni sanitarie, siano emanati specifici indirizzi per l'applicazione del sistema ISEE in ambito regionale.
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